Compensazione fra cartelle esattoriali, debiti con l’Agenzia delle entrate e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

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La procedura di compensazione fra cartelle esattoriali, debiti con l'Agenzia delle entrate e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, recante Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione, si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto, le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere pagate anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

Il credito deve essere certificato, accedendo alla piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L’estinzione del debito a ruolo è comunque condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Ai fini dell’ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una Pubblica Amministrazione. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.

L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria); enti pubblici nazionali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il titolare del credito (creditore), l’amministrazione o ente debitore (Pubblica Amministrazione o P.A.), i creditori subentranti (le banche e gli intermediari finanziari, l’agente della riscossione) e altri soggetti.

Come funziona la procedura di compensazione fra cartelle esattoriali, debiti con l'Agenzia delle entrate e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma. Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A.. La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito oppure, al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l’Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.

Più in particolare, il creditore, ottenuta la certificazione, può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, se intende acquisire liquidità immediata, può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato, oppure, se ha debiti verso l’erario e intende compensarli, può chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.

14 Luglio 2016 · Andrea Ricciardi


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