Quando la compagnia assicurativa è in malafede » Trucchi ed inganni

Assicurazione RC auto » Trucchi ed inganni della compagnia assicurativa per escludere o non risarcire

Più di quaranta milioni di veicoli in circolazione, 18 miliardi di euro di premi obbligatori. In Italia le tariffe più care d'Europa. Eppure, nel Belpaese spesso i bilanci delle assicurazioni finiscono in rosso: sia per inefficienza, per incapacità di frenare le frodi, o perché si opera in un sistema malato. L'unica certezza in questa guerra di tutti contro tutti è che, alla fine, a pagare sono sempre e solo gli onesti consumatori.

Per far fronte alla crisi e alle truffe, le compagnie hanno messo in campo una politica molto aggressiva nei confronti della clientela.

La parola d'ordine è "liberarsi dell'assicurato che non dà sicurezza".

Ma tra errori, esagerazioni e furberie, molte persone del tutto innocenti si trovano di fronte a vere e proprie "espulsioni".

E per rientrare ricevono proposte a prezzi anche sei volte più alti. La protesta dei consumatori e l'incapacità del sistema di trovare altre strade.

Ma non solo. Anche quando ci si trova davanti a dei perfetti automobilisti, dal cilindro magico della compagnia assicurativa viene fuori sempre qualche serie di possibili scuse sollevare per non pagare o magare in misura ridotta l’assicurato come: franchigia e massimale, mancato pagamento del premio, colpa dell'assicurato, aggravamento del rischio.

Ma procediamo con prudenza, analizzando tutte gli espedienti che le assicurazioni usano per fregare i clienti.

Quando la compagnia assicurativa è in malafede » Una storia verosimile

Antonio, lo chiameremo così, non l’ha presa bene.

La sua vecchia compagnia assicurativa gli ha dato il benservito.

Con una lettera che spazza via tutti quegli anni passati a pagare puntualmente la polizza.

C’era stato un solo incidente con colpa, due anni prima di quella disdetta che lo mette alla porta.

Lui però non ne vuole sapere, in fondo con quell'azienda si è sempre trovato bene.

E allora, deciso e con le norme alla mano, pretende un altro contratto.

L’assicuratore prima nicchia, poi risponde con una nuova proposta pronta per essere firmata.

Manca solo un piccolo particolare: il prezzo.

Che di colpo passa da 1.600 euro l’anno per la sola responsabilità civile, a 9mila euro, quasi sei volte di più.

La storia di Antonio è diventata un caso di scuola tanto che l’Isvap, ricevuta la denuncia del cittadino, ha aperto un fascicolo e tra qualche settimana appiopperà una sanzione molto salata all'impresa che ha tradito la fiducia del suo assicurato.

Ma questa multa basterà a scoraggiare altri casi come questo?

Assicurazione RC auto » Disdetta forzata

Quel che sembra un caso border line, in realtà coinvolge ogni anno migliaia di automobilisti con pochi o a volte nessun incidente alle spalle.

Improvvisamente arrivano disdette a pioggia, e l’obbligo ad assicurare viene aggirato con una paurosa tranquillità.

Ma perché le compagnie assicurative disdicono le polizze, invece di fare pulizia nell’azienda, tagliare i rami secchi e le inefficienze?

Semplicemente perché preferiscono ridurre il rischio, ripulire il portafoglio da possibili sorprese.

E puntano sulla scorciatoia dell'esclusione dei clienti che ritengono meno affidabili, anche se fedelissimi negli anni.

Basta una piccola macchia per far suonare il campanello d’allarme negli uffici delle aziende del settore.

Che, legge alla mano, procedono alla rescissione dei contratti.

Sì perché le norme in vigore, nate per garantire l’assicurato e favorire la concorrenza, in realtà mettono le imprese in una posizione invidiabile: anche loro possono disdettare polizze senza problemi.

A partire dal 2006, infatti, il nuovo Codice delle Assicurazioni private ha introdotto una disciplina con tempi di preavviso ridotti a 15 giorni.

Quello delle disdette è un fenomeno che, sulla spinta della crisi economica, rischia di esplodere: automobilisti con alle spalle decenni di guida esemplare senza nemmeno un incidente, e incappati magari in uno o due sinistri nell’arco degli ultimi tre anni, si vedono recapitare dal postino il benservito.

A quel punto scatta la spasmodica ricerca di una soluzione: c’è chi chiede di restare con lo stesso marchio,è un diritto dell'automobilista, e chi va in cerca dell'alternativa, spesso molto costosa.

Assicurazione RC auto » Elusione

Ma c’è anche un altro sistema per tenere lontani automobilisti poco affidabili, troppo giovani e inesperti, o semplicemente residenti in aree giudicate a rischio truffa.

Si propongono tariffe fuori mercato, anche cinque o sei volte più alte del normale per convincere il malcapitato guidatore a cercare altrove la propria polizza.

In questo caso si verifica una elusione dell'obbligo a contrarre le polizze, un dovere per le assicurazioni, che è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia europea.

Negli ultimi mesi, i due fenomeni stanno rapidamente contagiando le agenzie e molti automobilisti rischiano di pagare polizze più care anche del 30% per assicurare di nuovo il proprio veicolo.

Soltanto l’anno scorso le imprese hanno ricevuto ai propri centralini 114mila reclami.

Di questi, 70mila riguardano la Rc auto.

E se il 70% tocca il tema dei risarcimenti, gli altri casi sono stati causati proprio da disdette e classi bonus-malus incoerenti.

Esistono una serie di eccezioni che le compagnie assicurative spesso sollevano nei confronti del contraente volte a limitare o impedire il pagamento del risarcimento. E' bene conoscerle con largo anticipo per potersi mettere in regola e prendere le contromosse.

Assicurazione RC auto » Mancato pagamento del premio

Poiché il pagamento del premio assicurativo è un elemento necessario per la nascita stessa della copertura, il mancato pagamento del primo premio nel termine convenuto (o della prima rata, se l’importo è dilazionato) comporta l’immediata sospensione della garanzia.

Essa ricomincia dalle ore 24 del giorno in cui viene regolarizzato il pagamento.

La polizza può comunque derogare a tale sospensione in senso più favorevole all'assicurato.

Diverso è invece il caso in cui l’assicurato non paga alla scadenza pattuita il premio (o la rata di premio) successivo al primo.

In questo caso, la garanzia continua fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, dopodiché viene sospesa.

La garanzia riprende validità a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio arretrato.

Nel periodo di sospensione della copertura, l’assicurazione può legittimamente rifiutare l’indennizzo.

A nulla vale il fatto che l’assicurato abbia provveduto in seguito a pagare quanto dovuto.

Assicurazione RC auto » Franchigia e massimale

Tra le diverse eccezioni contrattuali che l’assicuratore può opporre all'assicurato per non pagare o pagare una somma inferiore rispetto al danno, vi rientrano la franchigia e il massimale

La franchigia è prevista da apposita clausola contrattuale e, a seconda del tipo, pone a carico dell'assicurato una parte del danno (ad esempio il 20% oppure una cifra fissa, come 700 euro) oppure fa scattare il diritto dell'assicurato ad ottenere il risarcimento solo se il danno supera un certo valore.

Il massimale, che deve essere sancito da apposita clausola contrattuale, pone un limite massimo al risarcimento dovuto dall'assicuratore e la parte di danno oltre tale cifra resta dunque a carico dell'assicurato.

L’onere della prova dell'esistenza di un massimale spetta all'assicuratore.

Nell’assicurazione RC auto, la legge sancisce massimali minimi per i quali deve essere stipulata la garanzia.

Gli importi sono abitualmente adeguati con decreto ministeriale e conseguentemente aumentati dall'assicuratore.

Sempre in ambito di RC auto, il massimale può essere superato in ipotesi di cattiva gestione della pratica risarcitoria da parte dell'assicurazione (per esempio di estremo ritardo nel pagamento del risarcimento che abbia comportato ulteriori danni all'assicurato).

Assicurazione RC auto » Aggravamento del rischio

L’assicurato ha l’obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore di tutti i mutamenti che aggravano il rischio assicurato con la polizza, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe acconsentito all'assicurazione o l’avrebbe consentita ma ad un premio più elevato.

Ebbene, la mancata comunicazione a norma di polizza all'assicuratore, da parte dell'assicurato, dell'aggravamento del rischio, legittima la riduzione dell'indennizzo calcolata in proporzione al maggior premio che l’assicurato avrebbe dovuto versare se avesse voluto avere la garanzia del maggior rischio.

Perché il mutamento sopravvenuto del rischio legittimi l’assicurazione a ridurre il risarcimento, è necessario che:

  • esso incida sulla gravità e sull’intensità del rischio assicurato, tale da alterare l’equilibrio tra il rischio e il premio oltre il limite del normale rischio contrattuale;
  • la nuova situazione venutasi a creare sia “nuova”, nel senso che non sia stata prevista o non fosse prevedibile dalle parti al momento della conclusione del contratto;
  • la nuova situazione sopravvenuta sia permanente e durevole.

In ogni caso, l’assicuratore che sia informato dell'aggravamento del rischio può sempre decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto all'assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o è venuto a conoscenza in altro modo dell'aggravamento.

Assicurazione RC auto » Dolo o colpa grave

I sinistri cagionati dal comportamento dell'assicurato caratterizzato da dolo o colpa grave sono per legge esclusi dal risarcimento.

Pertanto l’assicuratore sarà esonerato dal risarcimento se il danno si è verificato per il comportamento gravemente imprudente dell'assicurato o perché questi ha volontariamente e coscientemente determinato il sinistro.

Nell’assicurazione RC auto, l’esclusione vale solo per i sinistri cagionati da dolo.

Ne consegue che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento gravemente colposo dell'assicurato è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto.

1 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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