Come vanno conteggiati i 90 giorni che costituiscono il limite per la notifica del verbale della multa?

Come vanno conteggiati i 90 giorni che costituiscono il limite per la notifica del verbale della multa?

Per la notifica della multa da parte della PA non devono passare più di 90 giorni dalla data dell'infrazione che ha originato la multa. E' vero?

Ho letto da qualche parte che non è sempre così.

E' possibile avere qualche informazione più precisa in merito?

Grazie mille

Un lettore assiduo del blog

Il verbale, quando non puo’ essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev’essere a questi notificato entro 90 giorni dalla sua identificazione

Il verbale, quando non puo’ essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev’essere a questi notificato entro 90 giorni dalla sua identificazione.

Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio’ non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).

Questo momento puo’ pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.

Il conteggio riguarda la singola notifica e riparte quando il proprietario comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo

Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte quando il proprietario (o l’obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo.

In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 90 giorni partono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest’ultimo entro 90 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore.

Cio’ a meno che la “comunicazione dati conducente” venga firmata direttamente dal conducente che si “autodichiara” tale.

In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.

E’ altresi’ fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale.

Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l’ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona, ai fini del conteggio dei  giorni utili per pagare o ricorrere,al momento in cui l’atto viene notificato a lui, a terzi o per compiuta giacenza postale.

Per fare una domanda su multe e ricorsi in genere, su cartelle esattoriali originate da multe nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo,  clicca qui.

20 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto


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