Accordo transattivo a saldo stralcio senza alcun riferimento alla rinuncia del creditore al debito residuo


La quietanza liberatoria dovrebbe fare esplicito riferimento al debito rinunciato, così come previsto dall'articolo 1236 del codice civile





Sono addivenuto ad un accordo transattivo con una società di recupero crediti per un contratto di leasing che non ho potuto onorare, stipulando il pagamennto di 5000 euro a fronte dei 10 mila dovuti.

Nonostante gli sia stato chiesto di inserire nella quietanza liberatoria espresso rimando all’articolo 1236 del codice civile per la rinuncia al debito residuo, la scrittura privata propostami non contiene tale citazione.

La stessa in realtà riporta la somma residua dovuta (10 mila euro), la somma concordata (5000 euro) e che non ha natura novativa.

Successivamente poi recita :

A saldo, stralcio e tacitazione di ogni reciproca pretesa in relazione alle Controversie ed unicamente a fini transattivi e senza nulla riconoscere, l’Utilizzatore si obbliga a corrispondere €5000 […].

Con l’esatto e puntuale adempimento da parte dell’utilizzatore delle obbligazioni convenute a suo carico nella presente Transazione, XXX si riterrà integralmente soddisfatta, dichiarando di non aver null’altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione al contratto, rinunziando ad ogni ulteriore diritto e/o pretesa e azione proposti e/o proponendi e con rinuncia a qualsiasi azione sia in sede giudiziale, che stragiudiziale nessuna esclusa.

Con il saldo integrale dell’importo convenuto nel presente atto, non avendo più null’altro da pretendere nei confronti del debitore, XXX provvederà [… ] all’aggiornamento delle proprie segnalazioni nelle banche dati di informazione creditizia, dando atto della cessazione con effetto ex nunc della segnalazione di sofferenza ed impegnandosi a rilasciare ampia e liberatoria quietanza agli effetti di legge.

Nonostante non vi sia espresso rimando all’articolo 1236 del codice civile, con le formule sopra riportate posso essere sicuro che in CR la posizione di sofferenza sarà azzerata per l’intero importo e non solo per l’importo concordato (con conseguente SOFFERENZA-PASSAGGIO A PERDITA dell’importo residuo)?

Quando l’accordo transattivo a saldo stralcio viene concluso con il creditore originario o con una società cessionaria abilitata a segnalare l’aggiornamento nella centrale rischi, il nominativo del debitore può essere censito ancora per tre anni dalla data di ultima segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni dalla data di prima segnalazione.

E’ sotto questo aspetto che può essere utile, al debitore, disporre di una quietanza liberatoria che faccia esplicitamente riferimento al debito rinunciato, con cui, cioè, il creditore rinuncia esplicitamente al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile.

Infatti nel periodo successivo all’accordo a saldo stralcio e fino alla cancellazione automatica della posizione, la segnalazione di aggiornamento recepita del gestore della centrale rischi riporta sempre l’indicazione della debenza relativa alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore. Se, invece, il debitore dispone di una quietanza liberatoria in cui il creditore dichiara esplicitamente di rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile, il debitore può pretendere, dal gestore della centrale rischi (esibendo la quietanza liberatoria in cui si attesta la rinuncia al debito residuo), che la posizione censita che lo riguarda non faccia alcun riferimento al debito residuo (fra le altre, si consulti decisione Arbitro Bancario Finanziario 6751/2013). Non si tratta di un dettaglio, dal momento che in fase istruttoria, rilevare in centrale rischi la regolarizzazione, seppure dopo la scadenza contrattuale, di un debito pregresso rimborsato completamente senza alcun debito residuo, può discriminare fra la concessione o il diniego di un prestito successivamente richiesto dal soggetto censito.

Dunque, l’esigenza di far riferimento, nella quietanza liberatoria, al debito rinunciato dal creditore ex articolo 1236 del codice civile non riguarda assolutamente il rischio di una richiesta di pagamento del debito residuale avanzata successivamente dallo stesso creditore, se nell’attestato di pagamento è comunque specificato che il creditore si dichiara soddisfatto di quanto ricevuto; ma riveste importanza per quanto attiene il contenuto della segnalazione aggiornata in centrale rischi che permarrà fino alla scadenza dei termini di conservazione della stessa.

Per togliersi ogni dubbio nel merito ed eventualmente accettare consapevolmente le possibili eventuali implicazioni dell’esplicita omissione del riferimento all’articolo 1236 del codice civile nella quietanza liberatoria, si legga almeno la parte in fatto (molto chiara e per la quale non necessitano conoscenze giuridiche) della decisione sopra citata a cui si può accedere cliccando qui.

Tanto più che costa niente inserire il riferimento, di cui si discute, per la tranquillità del debitore: se non rappresenta uno sforzo sovrumano aggiungere nel format della quietanza liberatoria la frase: Con la presente il creditore dichiara di rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile.

13 Giugno 2019 · Simonetta Folliero


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Accordo transattivo a saldo stralcio senza alcun riferimento alla rinuncia del creditore al debito residuo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.