Dichiarazione dei redditi – Come apportare correzioni ed integrazioni dopo la presentazione, pagamento rateale delle tasse, interessi dovuti e sanzioni
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.
Integrazione della dichiarazione dei redditi che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Integrazione della dichiarazione dei redditi con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Integrazione della dichiarazione dei redditi che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato:
- entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornalierae della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - articolo 2 comma 8 del DPR 322 del 1998).
Rateazione del pagamento delle tasse
Buone notizie per chi ha saltato l'appuntamento con il pagamento delle tasse il 16 giugno e conta di mettersi in regola dal prossimo mese, e anche per chi ha deciso di pagare a rate.
A partire dal 1° luglio, infatti, scende il tasso di interesse annuo che si applica a chi ha scelto la formula della rateizzazione, anche se resta la maggiorazione dello 0,40% sull'importo complessivo dovuto al Fisco.
Per mettersi in regola, dunque, dal prossimo mese in poi è pari al 4% annuo l'interesse dovuto sui pagamenti effettuati dopo la scadenza.
Si tratta di un taglio di due punti - fino a fine giugno, infatti, l'interesse annuo è del 6% - deciso del Ministro Tremonti nell'ambito di una generale razionalizzazione in materia di interessi su pagamenti e rimborsi.
La prossima scadenza utile per pagare le imposte che risultano da Unico, saltata quella del 16 giugno, è fissata al 30 del mese. Ci si potrà mettere in regola, dunque, sia versando il dovuto in un'unica soluzione che pagando a rate fino al 30 novembre, ossia con cinque versamenti successivi e di uguale importo.
Alla somma dovuta, in base a quanto risulta da Unico, vanno ovviamente aggiunti gli interessi che sono calcolati su base annua ma rapportati al ritardo nei versamenti. Più in là si paga, dunque, più alti sono gli interessi sulla singola rata.
Di seguito una tabella riassuntiva con le date dei versamenti e gli interessi dovuti se si paga a rate
Data del versamento | Interessi dovuti |
30 giugno | 0,16% |
31 luglio | 0,49% |
31 agosto | 0,82% |
30 settembre | 1,15% |
2 novembre | 1,48% |
30 novembre | 1,81% |
N. B. L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
Sanzioni
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione dei redditi sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, numero 600 (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR numero 600 del 1973 (articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR numero 600 del 1973 (articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 462).
La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, numero 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, numero 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati.
In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Interessi di mora più leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo in seguito alla notifica di una cartella esattoriale.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) oggi, ridetermina infatti dall’8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal 1° ottobre 2009.
La rideterminazione degli interessi – spiega l’Agenzia in una nota – è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all’anno 2008, comunicata dalla Banca d’Italia.
Il provvedimento firmato oggi completa il quadro già delineato dal decreto del ministero dell’Economia di maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.
In particolare, tra le novità più significative del decreto, c’è la riduzione dal 6 al 4% – ricorda l’amministrazione fiscale – degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.