Come il creditore può dimostrare accettazione tacita dell’eredità da parte del debitore

Se il chiamato all'eredità è un debitore, il suo creditore ha spesso interesse alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità per poter portare a termine l'azione esecutiva.

Per quanto riguarda l'accettazione esplicita, o espressa, dell’eredità, essa opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

L'accettazione tacita dell’eredità consiste, invece, nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

In via generale, gli atti che, secondo la legge o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell’eredità, non sempre saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti, come, ad esempio, il possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o la sottrazione di beni ereditari.

Per di più, va anche considerato che la giurisprudenza di legittimita' tende ad escludere che valgano come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti con finalità fiscali. Mentre, la giurisprudenza riconosce univocamente alla voltura catastale, a differenza che alla dichiarazione di successione, la valenza di atto di accettazione tacita dell’eredità, in quanto avente rilevanza, non solo fiscale, ma anche civile.

Concludendo, in assenza di documentazione idonea, non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell'accettazione su richiesta del creditore. La trascrizione dell'accettazione sarà possibile solo a seguito di sentenza che accerti l'acquisto della qualità di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita.

Così i giudici di legittimità nella sentenza numero 11638 del 26 maggio 2014.

30 Maggio 2014 · Annapaola Ferri




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Come il creditore può dimostrare accettazione tacita dell’eredità da parte del debitore”

  1. elisa1982 ha detto:

    Nell’ottobre del 2013 viene a mancare un mio zio senza figli: le eredi sono quindi mia madre e mia zia. Un mesetto dopo troviamo un finanziamento che a mio avviso era assicurato visto un importo altissimo di assicurazione. Contatto la finanziaria che mi chiede i vari documenti e invio tutto.

    Nel frattempo passano i mesi tra una comunicazione e l’altra e continuano a chiedere le rate che non paghiamo, viene fuori che era assicurato per tante cose ma non per la morte. Tutto passa in mano al recupero crediti. Credendo che fosse assicurato abbiamo forse sottovalutato il problema. Lui possedeva solo una macchina che al momento non abbiamo toccato. Quindi siamo in attesa per fare la rinuncia all’eredità anche se mi pare di aver capito che sono passati i 3 mesi gusto? Ora ricevo dalla assicurazione un rimborso per il premio non goduto: se lo incassiamo risulta come una eredita’?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’accettazione (o la rinuncia) dell’eredità deve avvenire entro tre mesi e quaranta giorni (tre mesi per fare l’inventario e 40 giorni per decidere) dall’apertura della successione, nel caso in cui il chiamato sia in possesso dei beni ereditari. Diversamente si può accettare (o rinunciare) all’eredità entro il termine di prescrizione decennale del diritto.

      Incassare il rimborso del premio non goduto, relativo all’assicurazione RC auto del defunto, implica accettazione tacita dell’eredità. Una volta incassato il premio, non sarà più possibile rinunciare all’eredità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!