Codice del consumo e contratti di utenza mai richiesti – come recedere

Attivazione utenza non richiesta e codice del consumo - come recedere?

Vorrei sottoporvi un particolare caso che mi è successo: premetto che mia madre, un'anziana signora di novanta e rotti anni, abita insieme a me e alla mia famiglia.

La mattina i miei figli sono a scuola, io e mia moglie lavoriamo e lei rimane spesso sola in casa.

Qualche disonesto operatore di call center deve averla raggirata, facendole "accettare" un contratto telefonico con fastweb, naturalmente senza che io ne sapessi niente, e sicuramente senza che lei abbia nemmeno capito di cosa si trattava.

Fatto sta, che dopo qualche settimana, ci siamo visti recapitare tramite posta, la fattura, con il costo di attivazione linea ed il nuovo piano tariffario, senza tralasciare che abbiamo avuto il telefono fuori uso per un mese.

Premetto che nè io nè mia madre abbiamo firmato nulla,non ci sono state comunicazioni scritte e nessuno si è presentato alla nostra porta per comunicarci un ipotetico cambio di gestore, mai richiesto.

Adesso, io non voglio pagare, ne tantomeno ho ed avevo intenzione di cambiare gestore telefonico.

Come devo comportarmi per uscire da questo "raggiro"?

Ho il diritto di recedere?

Che cosa dice il codice del consumo in merito?

Il codice del consumo vieta l'attivazione e la fornitura di servizi non richiesti

Il suo caso non è nè il primo, nè sarà l'ultimo: capita purtroppo sempre più spesso di vedersi attivate delle forniture mai richieste di luce, gas o telefono.

Complici anche alcune campagne promozionali particolarmente “aggressive”.

Le probabilità di abboccare aumentano, in particolare, quando si è presi alla sprovvista, magari da abili venditori adeguatamente istruiti, che circuiscono persone anziane, facilmente raggirabili, come ad esempio, sua madre.

In molti casi, non viene spiegato chiaramente che ciò che ti stanno proponendo è un contratto con un nuovo operatore, anzi.

Spesso ti mettono fretta, dicendoti che “l’imperdibile offerta è quasi scaduta”, convincendoti, così, a rispondere affermativamente alle domande di una telefonata, che poi si scoprirà essere stata registrata.

Dopodichè, i consumatori trovano nella propria cassetta della posta bollette per contratti che non sono stati mai firmati.

Le tecniche di vendita più usate dai fornitori di energia e in cui il consumatore è particolarmente vulnerabile sono la vendita porta a porta, la vendita in “esterna” (per strada o con banchetti in vari punti vendita) e la vendita tramite telefono.

Comunque, Il Codice del Consumo ( Articolo 57, Cod. Cons) vieta, per come è ovvio che sia, la fornitura di servizi non richiesti.

Qualora l’utente si veda recapitare una fattura per un contratto non richiesto, dovrà contestare per iscritto (si consiglia la raccomandata a/r) la fattura al gestore, inviando il reclamo anche all'Antitrust (o, nel caso di contratti telefonici, all'AGCOM).

Le offerte a distanza, anche via cavo con operatore, sono vietate (Articolo 58, Cod. Cons.) se non sono state preventivamente autorizzate dal consumatore.

In questi casi, dunque, il cittadino non dovrà preoccuparsi delle eventuali richieste di pagamento che gli pervengano, se avrà effettuato la contestazione immediatamente.

Ma se anche, perché raggirato o distratto, dinanzi a una insistente proposta commerciale il consumatore si sia lasciato scappare il fatidico “si”, egli può sempre tornare sui propri passi.

Innanzitutto, l’azienda erogatrice del servizio deve comunque informarlo sulle condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta, sulla qualità e natura del proponente e soprattutto sull’esistenza del diritto di recesso.

Queste informazioni devono essere fornite al consumatore anche per iscritto e, soprattutto, prima che il servizio venga attivato.

Tale adempimento invece non viene quasi mai rispettato e, l’informativa sulle condizioni contrattuali viene spesso ricevuta dall'utente diverso tempo dopo che il servizio è stato attivato. Anche questa prassi è illegittima e può essere contestata, con il recesso dal servizio medesimo.

Ricevuta la comunicazione scritta, il consumatore ha comunque sempre dieci giorni per ripensarci e annullare il contratto (cosiddetto diritto di recesso), inviando una raccomandata a/r In tal caso egli non dovrà pagare alcuna fattura.

Se invece il consumatore non ha mai ricevuto e informazioni scritte da parte dell'azienda (ivi compresa l’informativa sul diritto di recesso), egli ha 90 giorni di tempo per ripensarci, che decorrono dalla data di attivazione del servizio.

Per altre informazioni più dettagliate, può consultare la nostra guida sul Codice del Consumo, riportata al link di seguito:

Codice del Consumo

18 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi


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