Co.Re.Com. » Utenti vs Operatori di comunicazione – La conciliazione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il Co.Re.Com. e la risoluzione di controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni » Di cosa si tratta

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) è un organo del Consiglio Regionale che ha tra le funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quella di gestire i tentativi di conciliazione tra utenti e operatori delle telecomunicazioni.

In questo suo compito il Co.Re.Com. agisce come soggetto terzo ed imparziale e, sebbene eserciti attività di servizio all'utenza, non può essere considerato alla stregua di un’associazione a tutela dei consumatori.

Per conciliazione si intende una forma alternativa di risoluzione dei conflitti, nel corso della quale un terzo neutrale, il conciliatore, assiste le parti, affinché possano trovare una soluzione amichevole alla controversia.

La conciliazione non ha l’obiettivo di stabilire chi ha torto e chi ha ragione, ma piuttosto di facilitare la comunicazione tra le parti, cercando di orientarle verso un accordo pienamente soddisfacente per entrambe. La conciliazione presso il Co.Re.Com. è un servizio completamente gratuito.

Reclamo a distacco della linea telefonica

Se si instaura una corretta procedura di reclamo o di risoluzione della controversia contro il gestore, egli non può sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento in pendenza della stessa e negli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per una durata massima di tre mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione.

Entro questo termine deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione.

Quindi, in caso di traffico contestato, bisogna sempre pagare la parte della fattura che non è oggetto di contestazione (ad. es., il canone).

Inoltre, in sede di conciliazione non esistono limiti prefissati alle richieste delle parti, quindi anche le richieste di rimborso spese e risarcimento danni possono essere prese in considerazione dagli operatori, che le valutano caso per caso; in genere, di fronte ad una situazione conclamata di danno, può succedere che l’operatore riconosca a titolo conciliativo una somma forfetaria a copertura dei pregiudizi causati. Tuttavia assai raramente il danno, morale o materiale, è stato oggetto di autonomo riconoscimento economico da parte dei gestori.

Controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni - La quantificazione del danno a fronte di un disserviio

La quantificazione del danno ricevuto a fronte di un disservizio è un’operazione molto complessa.

In primo luogo, anche in conciliazione, potrebbe essere utile dare prova del danno.

E’ importante sottolineare, che il danno è una voce diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto all'indennizzo, che è invece, predeterminato dal contratto.

Quest’ultimo, infatti, è frutto di una mera operazione aritmetica, che può essere fatta anche dall'utente (si moltiplica il numero di giorni del disservizio per l’importo stabilito dalle Condizioni Generali di Abbonamento).

Come procedere con il ricorso al Co.Re.Com. per la conciliazione di controversie tra utenti ed operatori di telefonia e internet

Il primo passo e' trovare il sito del Corecom della propria regione e scaricare il Formulario UG da inviare secondo le modalita' suggerite (e' ammessa anche la presentazione tramite fax o mail, a seconda dei Corecom).

Il Comitato procedera' ad informare l'utente della data fissata per il tentativo di conciliazione a cui prenderanno parte, oltre all'utente (che può farsi rappresentare anche da altro soggetto, non e' necessario un legale), un avvocato del gestore e un conciliatore del Corecom

Il conciliatore ha il compito di favorire l'accordo, ma non ha potere di decidere su torti e ragioni dell'una o dell'altra parte. Se un accordo viene raggiunto, si stila un verbale che diventa vincolante per le parti.

Controversie tra utenti e operatori di telefonia e internet - Udienza di conciliazione

L’udienza di conciliazione è, di fatto, un incontro molto informale e poco burocratico tra le parti, con la mediazione di un conciliatore, parte terza.

Dopo una breve introduzione del conciliatore, che illustra la procedura, il ricorrente è invitato ad esporre i fatti e ad avanzare eventuali richieste a chiusura della controversia.

Nei casi più semplici il gestore riconosce i fatti e fa una propria proposta; nelle situazioni più complesse è necessaria una discussione, per fare luce sui fatti stessi.

L’udienza si conclude con la stesura del verbale e la sua sottoscrizione.

Non è necessaria la presenza di un avvocato, in quanto la parte può comparire anche personalmente. Tuttavia, se si ritiene opportuno farsi assistere da un legale, quest’ultimo dovrà essere provvisto di apposita delega/procura. Si ricorda che, poiché l’incontro è riservato, nel senso che le dichiarazioni, le offerte, le proposte fatte dalle parti non possono essere riportate in altra sede giudiziaria o amministrativa, è opportuno che partecipino solo le parti interessate.

Tuttavia, se le parti sono d’accordo e se questo non è di ostacolo all'incontro, è possibile che siano presenti altri soggetti direttamente o indirettamente interessati alla controversia.

Comunque, ogni controversia ha la sua storia e, di conseguenza, l’esito dell'udienza di conciliazione non è prevedibile. Tra i fattori che incidono sulla possibilità che l’incontro si concluda con un accordo o con un mancato accordo, particolare importanza rivestono la disponibilità delle parti a capire anche le ragioni dell'altro, l’entità delle richieste, la complessità delle fattispecie, di cui si discute.

Molto dipende, dunque, dallo spirito con cui si affronta l’udienza, nella consapevolezza che un buon esito è anche garantito dalla volontà di abbandonare le posizioni intransigenti e venirsi reciprocamente incontro.

Controversie tra utenti e operatori di telefonia e internet - il verbale di conciliazione come titolo esecutivo

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, per cui, scaduti i termini previsti dall'accordo, è possibile rivolgersi ad un legale, per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte.

In caso di mancato accordo, però, è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio. In alternativa, qualora non siano trascorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, è possibile chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, in attesa della delega al Co.Re.Com., la definizione della controversia.

Controversie tra utenti e operatori di telefonia e internet - Ricorso alla giustizia ordinaria

Se la conciliazione davanti al Corecom, o davanti ad altro organismo, non va a buon fine, o nel caso l'udienza non fosse fissata entro trenta giorni, si può procedere presentando istanza davanti al giudice di pace, per cause che valgono fino a 5.000 euro, o in tribunale per importi superiori.

Solo per chi ha concluso senza successo il tentativo di conciliazione può entro sei mesi, in alternativa alla giustizia ordinaria, proseguire la procedura per la definizione della controversia davanti all'Agcom o lo stesso Corecom. Definire la controversia significa che l'organo preposto (Agcom o Corecom) non si limita a fare da paciere, ma sentite le parti sentenzia su chi ha torto o ragione. In questa sede, pero', non e' possibile richiedere il risarcimento del danno, salvo gli indennizzi previsti da contratto o carta dei servizi.

Prima tale procedura era possibile solo presso la sede nazionale dell'Agcom.

Dal primo ottobre 2009 l'Autorità ha fornito le deleghe a tre Corecom regionali, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia, per poter a loro volta definire nelle rispettive regioni la controversia.
Medesima delega hanno ricevuto pure Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e il Comitato provinciale di Trento.

Inoltre, la definizione della controversia presso l'Agcom (o Corecom abilitati) e' possibile solo entro sei mesi dalla data dell'udienza di conciliazione (che non ha prodotto accordi o solo parziali), compilando ilFormulario GU14 da inviare per raccomandata A/R a Napoli, alla sede dell'Agcom. L'Autorita' decide sui torti e le ragioni di utenti e gestori, la decisione e' vincolante. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'Agcom fissa la data dell'udienza, comunque non prima di 15 giorni. Le parti possono depositare memorie e altra documentazione fino a 5 giorni prima dell'udienza. L'utente può intervenire personalmente o delegare altro soggetto (non necessariamente un avvocato).

La mancata presenza dell'utente non rende nulla l'istanza. In questo caso l'Agcom decidera' in base alla documentazione depositata. L'iter deve concludersi entro 150 giorni.

I procedimenti d'urgenza - l'interruzione del servizio di telefonia o di accesso ad internet

In caso di problemi gravi, come l'interruzione del servizio, i Corecom possono emanare provvedimenti d'urgenza. Occorre compilare il formulario GU5 contestualmente all'UG e inviarlo al Corecom

La procedura d'urgenza e' attivabile in caso di mancato funzionamento del servizio (voce, Adsl, ecc.), per cause tecniche o amministrative. Il Corecom, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, riattiva immediatamente il servizio, o respinge la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

La procedura d'urgenza e' attivabile anche dagli utenti delle regioni in cui il servizio conciliazioni presso il Corecom non e' attivo, inviando il formulario GU5 direttamente all'Agcom Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione tutela dei consumatori, Centro Direzionale - Isola B5 - 80143 Napoli.

E' indispensabile allegare copia della richiesta di conciliazione depositata in Camera di Commercio o presso altro organismo.

Controversie tra utenti e operatori di telefonia e internet - Alternative alla procedura di conciliazione presso il Co.Re.Com

Occorre informarsi presso la Camera di commercio se e in che modalità il tentativo di conciliazione viene effettuato.

Identico discorso vale per gli organismi predisposti dai gestori telefonici. L'elenco dei gestori che hanno attivato o stanno sperimentando il servizio e' a questo link.

Gli utenti della regione Sardegna, dove il Corecom non svolge ancora le conciliazioni, sono obbligati a percorrere le strade alternative.

Gli utenti di altre regioni possono valutare caso per caso se e' più comodo presentare istanza al Corecom o presso gli altri organismi.

4 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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