Le clausole di tacita proroga o tacito rinnovo predisposte in un contratto per adesione devono essere specificamente approvate per iscritto dall'aderente
Non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni generali di contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. In particolare, le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità. Questo il principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20402/15. ...
Polizze di assicurazione a copertura del rischio morte e clausole vessatorie - Per la Corte di Cassazione la misura è colma » si tratta di un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario
Tutti sappiamo, per esperienza vissuta altrui e dati di fatto, quanto sia rischioso contrarre polizze di assicurazione a copertura del rischio morte, magari per assicurare un po' di dignità esistenziale ai nostri cari (soprattutto i figli minori) in conseguenza di un evento luttuoso che dovesse colpire l'unico soggetto percettore di reddito nel nucleo familiare. Le assicurazioni negli spot pubblicitari ti fanno sentire quasi un verme se rinunci a versare qualche migliaio di euro l'anno per assicurare un minimo di futuro decente ai tuoi figli e, magari al coniuge sprovvisto di reddito, in caso di premorienza. I messaggi sono di questo tenore in caso di morte prematura di un quarantenne la pensione di reversibilità erogata alla famiglia dall'istituto previdenziale di competenza ammonterebbe a meno di 400 euro al mese. Con il nostro prodotto, invece, gli eredi potranno contare da subito sull'intero capitale assicurato. Poi, premorto il contraente, capita che i beneficiari ...
Clausole di tacita proroga o di rinnovo tacito del contratto
Le clausole di proroga o di rinnovo tacito del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione sono prive di efficacia, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente. Infatti, secondo il Codice civile (articolo 1341) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non hanno effetto, se: non sono specificamente approvate per iscritto, se stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Come si evince dal paragrafo precedente, risultano chiaramente contrapposte le ipotesi (a) nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve ...
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