Pillole tributarie – Classamento catastale e valore immobile, fermo contabile, diritto alla detrazione IVA e sospetta illegittimità costituzionale di aliquota agevolata dell’imposta di registro

IL VALORE DI UN IMMOBILE NON È DATO SOLO DALLA POSIZIONE

Nel giudizio di opposizione agli avvisi di variazione del classamento catastale di un immobile non è sufficiente che si faccia riferimento alla sola posizione geografica dell'immobile stesso. Il valore, infatti, è dato da una serie di elementi quali “il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell'unità in questione e del fabbricato di cui fa parte; elementi, tutti, singolarmente e nel loro insieme, di certo, rilevanti nell’iter sotteso al classamento ed alla determinazione della rendita” e, pertanto, da considerarsi necessariamente ai fini del corretto esercizio del potere amministrativo-tributario (C.

Cass. sent. 9113 del 6 giugno 2012)

FERMO CONTABILE: BASTA IL FUMUS BONI IURIS MA OCCORRE UN PROVVEDIMENTO MOTIVATO E NOTIFICATO

La Suprema Corte ha confermato il proprio precedente indirizzo per cui il fermo amministrativo del pagamento dei debiti amministrativi (articolo 69, regio decreto 2440/1923 e articolo 23, decreto legislativo 472/1997) è legittimo laddove il controcredito della pubblica amministrazione appaia esistente, liquido ed esigibile, senza che assuma alcuna rilevanza il cd. periculum in mora. Ciononostante, esso deve essere adottato attraverso un atto “dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un’adeguata motivazione in ordine al “fumus boni iuris” della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale” (C.Cass. sent. numero 11962 del 13 luglio 2012).

L’USO PRIVATO TEMPORANEO DI UN BENE AZIENDALE NON ESCLUDE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Secondo la Cortedi Giustizia non è inibito a un soggetto passivo IVA il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto il fatto che il bene aziendale cui tale imposta fa riferimento sia stato temporaneamente utilizzato per scopi aziendali in via esclusiva. Infatti, “L’interpretazione secondo la quale un uso esclusivamente per fini privati di un bene destinato all'azienda seguito da un uso esclusivamente per i fini della stessa non può influire sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte è inoltre conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell'IVA” (CGE sent. numero C-334/2010 del 19 luglio 2012).

SOSPETTA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA 1% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

La CTP Trapaniha disposto la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Consulta, ritenendo “non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, secondo cui l’articolo 1, comma 5 della prima parte della Tariffa allegata al DPR numero 131/1986, così come modificato, è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l’applicazione del trattamento agevolato ivi indicato, anche agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato da soggetti privati, non soggetti IVA […]. Infatti, il Legislatore, senza alcuna ragione, ha posto su due piani nettamente distinti due fattispecie che, però, sono del tutto simili, concedendo solo in un caso il trattamento agevolato” (CTR Trapani ord. numero 138 del 9 marzo 2012).

12 Settembre 2012 · Giorgio Valli


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