Limiti al principio di affidamento nella circolazione stradale – Esempi pratici

Il principio di affidamento nella circolazione stradale - Di cosa si tratta e le limitazioni imposte dal Codice della strada

Nell'ambito della circolazione stradale il principio di affidamento, vale a dire la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza, assicura la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettando tutte le altrui possibili trascuratezze altrui. Il principio circoscrive entro limiti plausibili, ed umanamente esigibili, l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte.

D'altra parte, il codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tali norme, tuttavia, non possono essere lette in modo tanto estremo da enucleare l'obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita. Vi sono aspetti della circolazione stradale che per forza implicano un razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si può pretendere che l'automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina. Un tale approccio condurrebbe, addirittura, ad un effetto paradossale: quello di generare un patologico affidamento inverso da parte del conducente indisciplinato sulla altrui attenzione anche nel prevedere le proprie audaci intemperanze comportamentali.

La tendenza della giurisprudenza di legittimità è quella di escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza. E' stato affermato, così, che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.

Limiti al principio di affidamento nella circolazione stradale - Esempi pratici

In conseguenza, è stata confermata l'affermazione di responsabilità in un caso, ad esempio, in cui il il conducente, giunto con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza.

Su tali basi è stato affermato, ancora, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento; e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente.

In qualche caso a tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della imprevedibilità, che talvolta si richiede sia assoluta. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo o di procedere con assoluta prudenza in ragione delle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Tanto premesso, non può, assolutamente invocare il principio di affidamento il conducente di un veicolo in retromarcia che, per ragioni strutturali (mole altezza sagomatura) non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento del mezzo in relazione alla presenza di eventuali ostacoli (altri veicoli o pedoni). Egli è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza. Tra dette soluzioni pratiche vi è, ad esempio, la collaborazione di altra persona a terra per aiutare, con apposite segnalazioni, colui che esegue la manovra. Quest'ultima non deve essere compiuta in assenza delle prospettate soluzioni, poiché non si può porre a repentaglio l'incolumità di coloro che, per qualsiasi motivo anche con condotte imprudenti o negligenti - possano venire a trovarsi sulla proiezione della linea di arretramento senza essere viste; evento non frequente, ma non eccezionale e pertanto non imprevedibile.

Insomma, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo se del caso alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare la retromarcia senza alcun pericolo per gli utenti della strada.

Sono quelle appena riportate le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 36039/15) in tema di circolazione stradale e limitazioni imposte al principio di affidamento.

9 Settembre 2015 · Giuseppe Pennuto


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