Circolare ABI per favorire la portabilità dei mutui

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L'Abi ha emesso una circolare per favorire la portabilità dei mutui, come prevede il decreto Bersani sulle liberalizzazioni. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione bancaria, Corrado Faissola, nel corso della conferenza stampa di fine anno sull'attività dell'associazione.

"Dopo qualche schermaglia con l'Antitrust - ha detto Faissola - abbiamo appena emanato una circolare condivisa dall'Autorità in cui sollecitiamo gli associati a comportamenti per rendere meno difficile il trasferimento dei mutui da una banca all'altra".

Con questo documento, si legge nella circolare, "l'Abi ha definito un procedura di collaborazione interbancaria volta a contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo, improntata a criteri di massima riduzione dei tempi degli adempimenti e dei costi connessi. La procedura interviene solo nella fase esecutiva di un'operazione di portabilità, ovvero a valle del processo di scelta effettuato dal cliente" e "trova quindi applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori condizioni offerte in materia dalle banche". Gli istituti di credito, tuttavia, sono liberi di adottare questa procedura "ovvero di definire soluzione operative alternative".

Ecco il documento dell'ABI a cui si fa riferimento nella nota di agenzia.

PROCEDURA PER LA PORTABILITÀ NEI CONTRATTI DI MUTUO

L’articolo 8, DL numero 7/2007, convertito con modificazione nella legge numero 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:

  • la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile (comma 1);
  • nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2);
  • è nullo ogni patto con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3);
  • la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4).

In questo quadro normativo, l’ABI ha definito una procedura di collaborazione interbancaria volta a contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo, improntata a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempime nti e dei costi connessi1.

Tale procedura interviene solo nella fase esecutiva di un’operazione di portabilità del mutuo, ovvero a valle del processo di scelta effettuato dal cliente; in particolare, le modalità di seguito precisate si riferiscono alle fasi che si attivano una volta che il cliente abbia definito con la banca subentrante le nuove condizioni del finanziamento.

La procedura trova quindi applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori condizioni offerte in materia dalle banche, acquisito le relative proposte e raccolto attraverso la banca originaria la documentazione inerente il mutuo in essere, ivi compresa una stima di massima del debito residuo.
Le banche sono libere di adottare la procedura di seguito descritta ovvero di definire soluzioni o perative alternative.

Questa procedura sostituisce integralmente una precedente versione elaborata in data 21 novembre 2007.

La procedura si articola in 3 fasi.

  1. Avvio della procedura - Il cliente 2 richiede per iscritto alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l’esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione. La banca subentrante, tramite sistemi di colloquio elettronico interbancario, comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell'operazione e richiede alla stessa l’importo del debito residuo del cliente a detta data.
  2. Comunicazione dell'importo del debito residuo - La banca originaria comunica alla banca subentrante l’importo del debito residuo del cliente, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione dell'operazione. Analoga informazione è fornita contestualmente dalla banca originaria al cliente.
  3. Formalizzazione dell'operazione di portabilità del mutuo - La banca subentrante procede al perfezionamento dell'operazione di portabilità mediante stipula del contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria, contro pagamento di quanto ad essa dovuto, di apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La banca subentrante provvede a richiedere l’annotazione (ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile) del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo. A tal fine gli atti dovranno soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla legge ai fini dell'annotazione ipotecaria.

Resta fermo che questa procedura di collaborazione interbancaria non permette di applicare al cliente alcun costo di qualsiasi natura.

Questa procedura sostituisce integralmente una precedente versione elaborata in data 21 novembre 2007.

In caso di cointestazione del mutuo, la richiesta va presentata da tutti i soggetti interessati.

Nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge numero 130/1999 di norma la banca originaria svolge, per conto dell'SPV (società veicolo, nuova titolare del credito in base alla cessione dello stesso), la funzione di servicer, provvedendo all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero del predetto credito: ciò in esecuzione di apposita procura speciale conferitale dall'SPV. Conseguentemente, anche in questo caso, la richiesta del calcolo dell'importo del debito residuo va presentata alla banca originaria.

La condizione di contestualità, da realizzarsi anche con una molteplicità degli atti, appare funzionale ad assicurare il miglior perfezionamento dell'operazione, nell’interesse del cliente e della banca subentrante, evitando il protrarsi dei tempi conseguenti al rilascio di una quietanza in un momento successivo a quello della stipula dell'atto di mutuo.

Qualora il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge numero 130/1999, l’atto di quietanza deve essere rilasciato dalla banca originaria (in qualità di servicer) sulla base della procura a suo tempo conferitale dall'SPV (qualora tale requisito non ricorresse, occorre tempestivamente adeguare le procure a suo tempo rilasciate al fine di renderle aderenti al nuovo contesto operativo postosi a seguito dell'articolo 8 DL numero 7/2007). Di norma infatti l’attività di servicer è svolta dalla stessa banca originaria. Ovviamente nel caso in cui l’attività di servicer sia stata conferita dall'SPV ad altro soggetto, sarà quest’ultimo a rilasciare l’atto di quietanza.

19 Dicembre 2007 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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13 risposte a “Circolare ABI per favorire la portabilità dei mutui”

  1. antonella ha detto:

    ho in corso una pratica di portabilita’,non ancora definita, il 2 agosto 2009 mi scade la rata semestrale con la banca originaria.
    devo pagarla e ce’ la possibilita0 che la vadi a “congelare” per poi pagarla alla banca subentrante? viste le condizioni piu’ favorevoli
    grazie
    cordiali saluti

  2. PromotoreMutui ha detto:

    @Carmine

    Purtroppo il più delle volte in posta non fanno finta di ignorarlo, lo ignorano davvero. Nel senso che “sanno che c’è, ma non sanno come funziona”.
    E anche alcuni notai ignorano che già da tempo il consiglio nazionale del notariato aveva invitato i propri iscritti a calmierare le tariffe per le surroghe… E che più di recente, senza chiarire a chi spettano le spese, dovrebbero chiedere soltanto quelle, per le pratiche di surrogazione.

    Come hai fatto per il notaio, altrettanto va fatto con le banche, se non possono aiutarti in posta cerca un’altra banca e via dicendo… La concorrenza può aiutare a migliorare la situazione, ma perché concorrena ci sia, sono i clienti a dover mettere in concorrenza le banche girandone più di una e cercando la migliore.

  3. carmine ha detto:

    Ciao a tutti,da alcuni mesi stiamo cercando di trasferire il mutuo dalla banca alla posta, ma fanno finta di ignorare
    il decreto Bersani.
    Mi sono informato da più notai ed alcuni mi danno conferma che le spese per la surroga del mutuo sono (o SAREBBERO) a carico della banca entrante, ma anche i notai ci confermano che le banche FANNO come gli PARE.
    Anche per gli oneri notarili dopo diversi preventivi simo riusciti a risparmiare più di mille euro…che paese SERIO!

    GRAZIE 078\2008

  4. karalis ha detto:

    La portabilità dei mutui diventa gratuita dal notaio. È il risultato della bozza d’intesa sottoscritta tra il Consiglio nazionale del notariato e il ministero dell’Economia e che fa seguito al protocollo firmato tra Abi e Via XX Settembre sulla rinegoziazione obbligatoria dei mutui. L’accordo formalizza la disponibilità dei notai a effettuare, a costo zero, la portabilità dei mutui con il solo rimborso delle spese. La procedura gratuita si riferisce a tutti coloro che hanno sottoscritto prestiti – accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale purché contratti entro il 30 giugno 2008 – per i quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria.

    “Per il senso di responsabilita’ che ci deriva dall’essere parte del sistema giustizia, delegati dallo Stato al controllo di legalita’, e su indicazioni che gia’ a suo tempo l’Antitrust aveva evidenziato”, sottolinea Paolo Piccoli, presidente del Cnn, “il notariato si fa carico della situazione di emergenza sociale causata dall’aumento dei mutui e si adoperera’ a favore delle persone e famiglie in difficolta’”.

    La procedura per le surroghe a costo zero e’ stata predisposta dieci giorni fa. Tuttavia, ricorda una nota, l’impegno del notariato sulla portabilita’ dei mutui “risale al 2007 quando in occasione dell’audizione in commissione Finanze della Camera aveva gia’ predisposto una bozza di surroga semplificata per favorirne la diffusione. Impegno testimoniato anche dal lavoro con 11 associazioni dei consumatori concluso a maggio con la pubblicazione di una guida per i cittadini che spiega tutti gli strumenti a disposizione dei mutuatari”.

  5. Piergiorgio Stiffoni ha detto:

    Nell’aula del Senato, in occasione della discussione del decreto legge per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, è stato approvato un ordine del giorno del senatore leghista Piergiorgio Stiffoni in materia di portabilità dei mutui. “Fino ad oggi – commenta Stiffoni – i cittadini che hanno stipulato un mutuo e vogliono passare ad altra banca nel caso quest’ultima applichi loro condizioni più vantaggiose, sono stati restii a farlo a causa degli alti onorari notarili per lo svolgimento delle relative pratiche. Se il governo tradurrà in norma il nostro invito, anche altri soggetti, ad esempio gli avvocati, potranno autenticare le firme in caso di trasferimento del mutuo da banca a banca a costi molto inferiori. Questo renderà – conclude Stiffoni – più ampia la concorrenza tra i diversi professionisti che si tradurrà in un vantaggio in termini economici per i consumatori”.

  6. Antonio Catricalà ha detto:

    Sono 530 mila le famiglie italiane che si trovano in difficoltà nel pagare la rata del mutuo secondo le stime presentate dal presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà. «Sono in difficoltà 420 mila famiglie per l’aumento del costo della rata – spiega Catricalà – a queste se ne aggiungono 110 mila per le quali esistono problemi di possibile insolvenza ». Una situazione causata perché, sottolinea il presidente dell’Antitrust, «nelle famiglie a reddito fisso, se aumenta la rata a tasso variabile è chiaro che si va in sofferenza».

    Per Catricalà la legge sulla portabilità dei mutui «è chiara e non prevede oneri a carico del consumatore. Sarò un vantaggio per i consumatori e creerà una maggiore mobilità tra le banche italiane». La portabilità, infatti, permette di adeguare il mutuo alle nuove esigenze, tempi e rate, di chi lo ha sottoscritto.

  7. Enrico ha detto:

    Buon giorno esistono invece Banche che applicano ala lettera la circolare per esempio Banca Veneta 1896 .. CIAO

  8. yakky ha detto:

    concordo con karalis: è la legge del più forte.
    Noi ci siamo rivolti anche all’Unione Consumatori della nostra città, probabilmente potremmo andare dal Giudice di pace,ma nel frattempo sono passati 6 mesi e la nostra Banca non ci applica la LEGGE BERSANI (LEGGE APPUNTO):nella nostra città solo la B.N.L.attua la portabilità.
    Anche la Banca Intesa, ma NON per un mutuo accollato dall’impresa di costruzione!!!!
    siamo senza parole ovviamente
    E il punto è proprio questo:c’è la legge,ma non è prevista NESSUNA sanzione per chi la disattende… e ne approffittano,alle spalle degli onesti cittadini come al solito….chi paga è sempre Pantalone…

  9. karalis ha detto:

    Non esiste un Ufficio reclami, sig. Liuzzo.
    Non esistono sanzioni automatiche.
    Se non quelle che può stabilire il Giudice di Pace a fronte di un ricorso da parte del singolo cittadino.

    Al momento non è possibile utilizzare altre opzioni, per vedersi riconosciuto un diritto e per far rispettare una legge dello Stato.

    E’ frustrante ammetterlo, ma è così.
    La legge del più forte premia sempre. E non è quello di cui trattiamo l’unico esempio.
    Mi dispiace.

  10. LIUZZO VINCENZO ha detto:

    come è posibile che la banca di roma dopo circa un anno dall’avvio della procedura prevista dal decreto Bersani e soprattutto dalla Circolare ABI del maggio 2007, non abbia ancora fatto la comunicazione per la cancellazione dell’ipoteca su di un immobile, dopo che è stato estinto il debito? In questo caso esiste un ufficio per i reclami? Esiste una sanzione? Grazie.

  11. Alessio ha detto:

    Caro Gelfar,
    scusami, ma forse non hai ancora capito che ADESSO le banche sono OBBLIGATE a mettere in pratica il decreto Bersani.
    Ciao.

  12. giuseppe ha detto:

    Dopo aver attivamente avviato la ricerca di adeguate informazioni per la sostituzione del mutuo in essere, mi sono arenato, aspettando che si rispettassero gli elementi introdotti in finanziaria per quanto riguarda la surrogazione, per evitare le spese di notaio e di penale di estinzione. Nelle banche dicono che non c’è adeguata chiarezza e normativa in merito. Ma se sono elementi introdotti in finanziaria non sono legge e quindi obbligatori? Ma c’è ostruzione da parte delle banche? dove posso rivolgermi per assistenza e chiarimenti?

  13. gelfar ha detto:

    Interessante, ma purtroppo non esistono banche che offrono il servizio della portabilità mutui.
    Cordialmente

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