Il charge back degli importi addebitati sulla carta di credito e non riconosciuti dal titolare
Le convenzioni che regolano il servizio di carta di credito prevedono che se il titolare di una carta dovesse disconoscere qualsiasi addebito effettuato attraverso Internet e dovesse affermare di non aver ricevuto la merce e/o i servizi, l'emittente potrà procedere al riaddebito totale dell'importo, così configurando un diritto potestativo dell'emittente al riaddebito delle somme per ordini disconosciuti dal titolare della carta.
Per ottenere il diritto al "charge back" è tuttavia necessario, in via preliminare, che il titolare sottoscriva un documento dal quale risulti il disconoscimento dell'operazione e che la banca lo opponga all'esercente.
Qualora non vi sia prova documentale dell'effettivo disconoscimento dell'operazione, il charge back deve essere dichiarato inefficace.
Questo l'orientamento espresso dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 4073 del 26 luglio 2013.
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