Può essere oggetto di cessione anche il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Tale principio è stato affermato in particolare con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che esso è di natura non strettamente personale e che non sussiste specifico divieto normativo al riguardo.

Il cessionario è pertanto ritenuto legittimato ad agire, al posto del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.

c.a. al risarcimento dei danni.

Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è normalmente necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario, che determina la successione di quest'ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all'esito della relativa notifica o accettazione (articolo 1264 del codice civile).

Il cessionario può fare dunque valere l’acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (articolo 1374 del codice civile).

In pratica, gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale e in attesa di ricevere il relativo risarcimento, possono cedere a terzi (di solito il titolare di un'officina di auto riparazioni) il conseguente credito nei confronti dell'assicurazione.

Ma, la domanda che spesso ci si pone, è la seguente: le cessione può effettuarsi anche se il credito è riconducibile al risarcimento del danno non patrimoniale?

Com'è noto il danno non patrimoniale può essere classificato in:

  1. danno biologico, cioè il danno conseguente ad una lesione (temporanea o permanente) dell'integrità psico-fisica che si ripercuote sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del soggetto danneggiato (indipendentemente dalle conseguenze eventuali relative alla minore capacità di produrre reddito;
  2. danno morale, ovvero la sofferenza soggettiva determinata nel soggetto danneggiato dall'aver subito un fatto illecito;
  3. danno esistenziale che consiste, ad esempio, nella perdita della serenità familiare.

In precedenza, la Corte di Cassazione aveva affermato (sentenze numero 2719/2007, 39/20062 e 693/1988) che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale è strettamente personale e dunque non suscettibile di cessione.

Adesso, i giudici di piazza Cavour, con la sentenza numero 22601 del 3 ottobre 2013, hanno inteso legittimare anche la cedibilità del credito derivante da risarcimento del danno non patrimoniale.

Le motivazioni di questo cambio di rotta? Il riconoscimento della cedibilità e trasmissibilità del credito da risarcimento del danno non patrimoniale trova riscontro nella generale evoluzione dell'orientamento interpretativo registratasi nel diritto americano e nell'ordinamento tedesco, laddove si riconosce agli eredi la possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad un diritto acquisito in vita dal de cuius.

9 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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