Cessione d’azienda e pagamento del TFR al lavoratore

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Con apposite procedure previste dal codice di procedura civile, il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Limitatamente a quel che attiene il trattamento di fine rapporto del lavoratore, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.

Queste le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 9464/15.

13 Maggio 2015 · Loredana Pavolini




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2 risposte a “Cessione d’azienda e pagamento del TFR al lavoratore”

  1. Utente anonimo ha detto:

    Buongiorno.
    In tema ditrasferimento di azienda e tfr. Nel 2007 l’azienda in cui lavoravo, in modo non ancora chiaro subisce un trasferimento da un datore di lavoro a un altro (da padre in figli). Prima del trasferimento tutti i dipendenti sono stati licenziati senza liquidazione del tfr e in seguito riassunti nella nuova azienda (in sostanza senza soluzione di continuità lavorativa). Ora alcuni dipendenti sono stati licenziati e alla richiesta del tfr comprensivo della quota relativa al precedente rapporto si sono sentiti dire che il cessionario non ha alcun obbligo di pagamento per quella quota posto che il trasferimento é avvenuto dopo il licenziamento.

    A suo parere l’obbligo cadeva in capo al cedente ed inoltre essendo passati 10 anni il diritto sarebbe comunque andato in prescrizione. Domanda: posto che l’art. 2112 non è in parte applicabile stante il licenziamento precedente al trasferimento, sussiste il vincolo di solidarietà da parte del cessionario in rapporto all’art. 2560 del cc (articolo che richiede la sussistenza del debito nei libri contabili, tra l’altro derogabile in caso di debiti nei confronti dei lavoratori).

    Se il vincolo sussiste e quindi il cessionario ha l’obbligo di onorare il tfr , quando inizia la prescrizione, all’atto del primo licenziamento o di quello attuale? Spero di essere stato chiaro e non invadente ma si tratta di correre il rischio di perdere oltre 15 anni di tfr.

    • Se partiamo dal presupposto, che mi sembra pacifico, secondo il quale sussista solidarietà fra cedente e cessionario per i crediti di lavoro del dipendente, la prescrizione civile decorre dal momento in cui il cessionario formalizza il diniego del TFR – maturato nel periodo in cui la prestazione è stata erogata a favore dell’azienda cedente – al lavoratore licenziato, dimessosi o posto in quiescenza.

      Bisogna ricordare, infatti, che in base al disposto dell’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Ora, il lavoratore a suo tempo licenziato dall’azienda ceduta e successivamente riassunto dalla cessionaria, potrebbe aver rinunciato ad esercitare il proprio diritto alla liquidazione del TFR, maturato nel corso del rapporto di lavoro con l’azienda ceduta, proprio alla luce di tale disposizione. Posto che dalle scritture contabili obbligatorie doveva necessariamente emergere il debito da TFR dell’azienda ceduta nei confronti dei lavoratori licenziati.

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