Centrale Rischi – La classificazione delle segnalazioni sulla qualità del credito

Le categorie di classificazione sulla qualità del credito

E' possibile definire quattro distinte categorie in riferimento alle segnalazioni periodiche che gli intermediari sono obbligati ad inviare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

  1. esposizione scaduta o sconfinante;
  2. credito incagliato;
  3. credito ristrutturato;
  4. credito in sofferenza;

Esposizione scaduta o sconfinante

Si tratta, in sostanza, di esposizioni debitorie che, alla data di riferimento della segnalazione, risultano scadute.

Ad esempio un fido che non è stato rimborsato o rinnovato alla scadenza, o posizioni debitorie che sono state oggetto di sconfinamento da oltre 90/180 giorni.

Credito incagliato

E' il caso di esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, che però si prevede possa essere rimossa. Ai fini della segnalazione della posizione di incaglio alla centrale rischi, deve essere accertato un temporaneo disagio economico del cliente il quale, tuttavia, abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato.

In altre parole, la banca deve valutare se l'impossibilità del debitore di far fronte ai propri impegni sia solo temporanea oppure debba considerarsi una situazione definitiva o, comunque, non eliminabile nel breve-medio periodo.

Credito ristrutturato

Come abbiamo accennato, a fronte di situazioni di incaglio, creditore e debitore cercano di raggiungere un accordo che porti a spostare più avanti nel tempo la scadenza di rimborso, a rimodulare il tasso di interesse o a prevedere, in alcuni casi, la restituzione rateale dell'importo a credito (piano di rientro). Si parla, in tale circostanza, di credito ristrutturato.

Il credito ristrutturato denuncia, come abbiamo avuto modo di vedere per i crediti incagliati, un indice di difficoltà nell'adempimento dell'obbligazione, ma non è classificato come "sofferenza" nella segnalazione in centrale rischi, tenuto conto anche del coinvolgimento e del consenso della banca all'operazione di ristrutturazione.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali sino al momento di estinzione del rapporto, ma la banca può derogare qualora, decorsi almeno due anni dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione, si verifichi l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore e si constati l'assenza di insoluti su tutte le linee di credito, comprese quelle non oggetto di ristrutturazione. Tuttavia, alla prima nuova insolvenza di durata superiore al "periodo di grazia" (30 giorni) la posizione del debito deve essere necessariamente e sollecitamente classificata a sofferenza o ad incaglio, in relazione al grado di anomalia registrato.

Credito in sofferenza

Rientrano nelle sofferenze quelle posizioni già inutilmente oggetto di ristrutturazione, per il recupero delle quali si siano avviate azioni giudiziali (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, ipoteche giudiziali) o qualora sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del debitore.

La valutazione prescinde dalla presenza di eventuali garanzie - reali o personali - poste a presidio dell'esposizione debitoria e verte sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.

15 Settembre 2013 · Ornella De Bellis


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