Centrale dei rischi Banca d’Italia (CR) » Cos’è a cosa serve e come funziona: guida per debitori

Centrale dei rischi Banca d'Italia (CR) » Cos'è a cosa serve e come funziona: guida per debitori

Abbiamo spesso sentito parlare di una centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, ovvero la cosiddetta CR: ma, nel dettaglio, cos'è, di cosa si occupa e come funziona? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

La Centrale dei Rischi è la banca dati pubblica, gestita da Banca d’Italia ed istituita nell’anno 1962. La sua attività è disciplinata dal Testo Unico Bancario e da Banca d’Italia stessa.

La funzione della CR di Banca d'Italia è di raccogliere informazioni sull’indebitamento dei clienti verso gli istituti creditizi, vigilati da Banca d’Italia.

Mediante la raccolta di questi dati, la CR persegue l’obiettivo di Banca d’Italia di:

  • gestione delle politiche di prestito
  • controllo dei rischi creditizi
  • conduzione della politica monetaria, al fine di migliorare la qualità degli impieghi ed aumentare la stabilità del mercato del credito, misurando il merito creditizio della clientela.

Cerchiamo di approfondire la questione nel prosieguo dell'articolo.

La centrale dei rischi banca d'italia (CR) in linea generale

In linea piuttosto generale, quando si parla di CR, o centrale dei rischi della Banca d'italia, a cosa ci si riferisce? Cerchiamo di fare chiarezza nel paragrafo che segue.

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (anche detti intermediari).

Banche e finanziarie comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.

La Banca d'Italia fornisce mensilmente a banche e finanziarie le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di:

  • migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela
  • innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari
  • rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

La Centrale dei Rischi favorisce l'accesso al credito per la clientela "meritevole".

I dati della CR sono riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario.

La Centrale dei rischi italiana aderisce allo scambio dei dati tra Centrali rischi europee disciplinato dal Memorandum of Understanding (2010).

Che cos'è la centrale dei rischi della Banca d'Italia nel dettaglio

Nel prosieguo del capitolo spieghiamo al lettore che cos'è la centrale dei rischi della Banca d'Italia (CR), più nel dettaglio.

Il servizio della CR permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito.

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.

Possono fruirne:

  • le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità)
  • e persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da:
    • il legale rappresentante
    • il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società
    • il soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale" e il difensore legale munito di "procura alle liti"
    • i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc.
    • i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.

Come accedere ai servizi della centrale dei rischi della banca d'italia

Nel prossimo capitolo vi spieghiamo come il debitore può accedere ai servizi della centrale dei rischi della banca d'italia (Cr).

Il modulo di richiesta può essere scaricato da questa pagina o ritirato presso le Filiali della Banca d'Italia.

L'interessato deve:

  • compilare il modulo e firmarlo
  • allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità nel caso di richiesta inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o presentata allo sportello senza la sottocrizione in presenza dell'addetto.

La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d'Italia per posta, posta elettronica certificata (PEC) e fax, oppure consegnata di persona o tramite un delegato.
La Banca d'Italia invia i dati per posta o per posta elettronica certificata (PEC).

I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche da un delegato che porti con sé la delega e la fotocopia leggibile del documento di identità del delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare da questa pagina o ritirare presso le Filiali della Banca d'Italia.

E' possibile richiedere l'intervento della Banca d'Italia per ottenere da banche e società finanziarie lo scioglimento del legame societario da società di persone per i soci che abbiano ceduto la loro quota sociale, siano stati esdebitati o nel caso in cui la società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.

I responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi sono le banche e le società finanziarie. Eventuali contestazioni o richieste di correzione dei dati raccolti nella Centrale dei Rischi devono quindi essere rivolte alle banche e alle società finanziarie, che sono tenute a cancellare e a correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.
Se la Banca d'Italia ha notizia di errori nei dati raccolti nella Centrale dei Rischi chiede alle banche e alle società finanziarie di verificare le informazioni e di correggerle.

Altre informazioni indispensabili che il debitore deve conoscere nell'ambito della centrale dei rischi della banca d'italia (CR)

Un elenco di altre informazioni indispensabili che il debitore deve conoscere nell'ambito della centrale dei rischi della banca d'italia (CR).

Secondo il testo Unico sulla privacy, non sempre è necessario il consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia. Infatti, banche, finanziarie, la stessa Banca d'Italia, nonché la magistratura penale e le altre autorità di controllo sugli intermediari possono non richiederlo.

Inoltre, è da notare che il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati della Centrale dei Rischi secondo la Legge sulla Privacy sono, in ordine:

  • la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91, 00184 Roma).
  • Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM).
  • i dipendenti che operano sui dati della Centrale dei Rischi nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca d'Italia.

Le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi non possono rappresentare una forma di "certificazione" dei crediti concessi dal sistema creditizio. Ciò, perchè I dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi mostrano un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello effettivo.

Alcuni intermediari finanziari non hanno l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi e, inoltre, esiste una soglia minima di 30.000 euro al di sotto della quale i crediti non vanno segnalati.

Comunque, essere segnalato in Centrale dei Rischi non vuol dire automaticamente essere un cattivo pagatore, poiché la segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30.000 euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei Rischi.

Si parla di sofferenza, invece, quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".

La segnalazione di “sofferenza”, però, non può scaturire automaticamente anche da un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all'intermediario. Infatti, il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario.

In seguito, la banca o la finanziaria non è più tenuta segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando il finanziamento è estinto.

Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni.

Va detto, comunque, che gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi.

Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati su un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).

L'intermediario deve tener conto del pagamento di un debito nella segnalazione alla Centrale dei Rischi relativa al mese in cui il debito è stato pagato.

Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 giugno.

Dunque, le informazioni riferite alla data del 31 maggio sono visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di luglio.

Nel caso di inserimenti erronei in centrale dei Rischi, gli intermediari finanziari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni.

Ne conviene che devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.

Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di "prima informazione" su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.

Chi trova nella Centrale dei Rischi un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all'intermediario che l'ha segnalata, non alla Banca d'Italia.

Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

Comunque, le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi non forniscono una fotografia dettagliata dei finanziamenti che un soggetto ha ricevuto da banche e società finanziarie. La Centrale di Rischi rileva le informazioni inviate da banche e intermediari finanziari non per singoli finanziamenti concessi alla clientela ma raggruppate, per ciascun cliente, in voci prestabilite.

Si può delegare un’altra persona a presentare allo sportello la richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi, ma occorre essere muniti di delega o procura.

Inoltre, si può risultare ancora iscritti nella Centrale dei Rischi anche se è stata sanata la propria condizione, perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi.

Va detto, poi, che in Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, che però sono di natura privata e dunque non gestiti dalla Banca d'Italia.

Dunque, si può non risultare iscritti alla Centrale dei Rischi CR, ma essere iscritti in una centrale dei cattivi pagatori. Cosa vuol dire?

Sono chiamati "Sistemi di informazioni creditizie" (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

Esiste anche la CRIF. La CRIF è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano. La finalità del trattamento dei dati personali non è classificare i cattivi pagatori evidenziando solo gli inadempimenti, ma valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni.

24 Novembre 2015 · Andrea Ricciardi


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