Morosità bollette telefoniche – Le regole per la nuova banca dati dei cattivi pagatori

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L'obiettivo è contrastare un fenomeno che con la crisi è in forte aumento: il turismo telefonico. Utenti che cambiano operatore lasciando bollette insolute, ripetutamente, in un ciclo continuo, riferisce ad un noto quotidiano Antonello Soro, presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali.

E' necessario risolvere un problema che causa milioni di euro di perdite agli operatori, perdite che poi ricadono sulle tariffe degli utenti onesti, che pagano regolarmente; ma contestualmente riconoscere che a fare turismo telefonico non solo soltanto i furbi, ma anche i tanti che sono stati messi alle strette dalla crisi economica aggiunge Antonello Soro.

E, dunque, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento che fissa le garanzie da rispettare per la costituenda banca dati nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (il cosiddetto Sit - Sistema informatico integrato). Il Sit potrà essere consultato dagli operatori del settore per verificare l'affidabilità dei clienti, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti.

Secondo il presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali, infatti, senza questa banca dati, gli operatori non possono sapere se l'utente che ha richiesto il servizio ha lasciato bollette insolute con altri gestori. Non possono, insomma, identificare i "cattivi pagatori seriali".

L'Autorità ha già fissato le regole generali alle quali dovranno attenersi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che accederanno al Sit e lo alimenteranno fornendo le informazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore del Sit.

Prima della costituzione della banca dati, operatori e gestore dovranno predisporre e sottoporre al Garante per la privacy l'accordo che regola i rapporti tra le parti, e in caso di esito positivo ogni operatore dovrà inoltrare all'Autorità una specifica richiesta di verifica preliminare.

In applicazione dell'istituto del bilanciamento di interessi, previsto dal Codice della privacy, l'Autorità ha ritenuto che il trattamento dei dati contenuti nel Sit possa essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, anche senza consenso, al solo fine di verificare le eventuali morosità del cliente e nel rispetto delle prescrizioni impartite.

Il dato relativo al mancato pagamento sarà inserito nel Sit solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l'operatore abbia avvertito il cliente dell'imminente iscrizione, ove non regolarizzi il pagamento.

Nel Sit, che dovrà essere separato, logisticamente e fisicamente da altre banche dati del gestore e protetto da elevate misure di sicurezza, potranno essere trattate solo informazioni di carattere negativo connesse ad eventuali inadempimenti del cliente verso gli operatori, con esclusione di altre finalità (ricerche di mercato, pubblicità, marketing). Nel Sit, inoltre, non potranno essere trattati dati sensibili o giudiziari e non potranno essere utilizzate tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring.

Al momento della stipula del contratto il cliente dovrà essere informato, in modo chiaro e preciso, anche del trattamento dei propri dati (anagrafici, codice fiscale o partita iva, importo dovuto per singolo operatore telefonico) effettuato nell'ambito del Sit. Le regolarizzazioni dei tardivi pagamenti dovranno essere comunicate dall'operatore telefonico al Sit entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, e il Sit dovrà cancellare gli inadempimenti al primo aggiornamento settimanale. Le morosità non sanate, trascorsi 36 mesi dalla risoluzione del contratto, saranno cancellate automaticamente.

19 Gennaio 2015 · Giovanni Napoletano




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2 risposte a “Morosità bollette telefoniche – Le regole per la nuova banca dati dei cattivi pagatori”

  1. maxo saxo ha detto:

    Buongiorno, avrei una richiesta di informazioni in merito ad un codice fiscale moroso.
    Qualche giorno fa ho avviato una pratica di migrazione da linea fissa Telecom a Vodafone. Questa linea era intestata a mia madre, deceduta nel settembre 2014, con domiciliazione bancaria che è stata spostata sul conto di mio padre. Le bollette risultano tutte pagate fino ad oggi. Qualche giorno dopo aver completato la registrazione telefonica necessaria per la migrazione del numero di rete fissa intestandolo a mio padre, ho ricevuto un messaggio da Vodafone di annullamento della pratica. Dopo aver fatto ben 10 telefonate ad altrettanti operatori Vodafone che mi hanno rimpallato da un numero all’altro dicendomi cose sempre diverse ho finalmente scoperto che il problema risiedeva nella morosità del codice fiscale di mio padre. La Vodafone mi ha assicurato che non risulta nessun debito a suo carico e che il problema poteva dipendere da altre compagnie. Premetto che mio padre non ha mai acquistato alcun telefono, contratto di telefonia mobile o fissa nella sua vita tranne una sola sim ricaricabile Tim che si trova ora in mio possesso. Gli unici cellulari che hanno posseduto i miei genitori li ho sempre acquistati io a mio nome ed in contanti. Ho telefonato in Tim, in Telecom e perfino all’Agenzia delle Entrate e tutti mi hanno assicurato che non risultano pendenze o debiti a nome di mio padre e del suo codice fiscale. Mi risulta che questa black list faccia riferimento solo alle compagnie telefoniche e mio padre tranne con Tim (per la sopracitata sim) e Telecom (per la linea fissa megli anni ’70) non ha mai avuto a che fare con altre comnpagnie telefoniche. Al momento nessuno sa indicarmi come risolvere il problema e a che ente rivolgermi per verificare di quale morosità si tratti. Non avendo ricevuto nessun avviso da nessuna compagnia telefonica (come invece prevede il garante) non ho modo di risalire a questo presunto e sottolineo PRESUNTO, debito. Come posso risolvere questa morosità se non so neanche chi la contesta, dato che mio padre ha sempre pagato tutto? A chi mi devo rivolgere per risalire al presunto creditore? Grazie.

    • Deve inoltrare reclamo alla Vodafone con raccomandata A/R. In caso di persistenza nel diniego di procedere al trasferimento o di mancata risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, potrà poi tutelare le proprie ragioni ricorrendo alla procedura di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori regolate da una specifica disciplina definita in dettaglio dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni).

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