Cattivi pagatori e cross bording transnazionale

Da un anno sono andata a vivere all'estero (fuori UE) per cercare altre possibilita’, dopo una situazione economica difficile in Italia. Purtroppo ho dovuto utilizzare le mie carte di debito e credito italiane, acquistando merci per valore di 2.500 euro circa. La situazione comunque non è migliorata visto che in questo paese non trovo lavoro e non riesco a pagare i debiti delle mie carte. Se dovessi rientrare in Italia, potrei avere dei problemi come cattiva pagatrice? E se dovessi poi uscire di nuovo dall'Italia, che problemi potrei avere all'estero? Intendo dire, mi potrebbero fermare all'aeroporto?
Potrebbe avere problemi ad accedere ulteriormente al credito, questo sicuramente in Italia, ma anche all'estero! Specie se all'interno dell'UE.

Difatti grazie al cross-bording transnazionale (la condivisione delle banche dati), i dati sui ritardi di pagamento e sui cattivi pagatori circolano fra SIC italiani ed esteri.

Non ha nulla da temere per quanto riguarda la Sua libertà personale, la galera per debiti è stata abrogata – in Italia ed in Europa – da molto tempo.

Rischia invece un procedimento di recupero crediti internazionale, ma visto l’importo tutto sommato non elevatissimo, e le difficoltà delle procedure in questi casi, le probabilità sono modeste.

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30 Agosto 2012 · Simone di Saintjust


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5 risposte a “Cattivi pagatori e cross bording transnazionale”

  1. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    ho lavorato 9 mesi all’estero, in una nazione della comunità europea. Lì avevo preso una casa in affitto tramite agenzia immobiliare.
    All’atto della stipula del contratto, l’agenzia mi aveva imbrogliato sulla risoluzione del contratto nel caso io rientrassi in Italia: mi aveva assicurato che in tal caso avrei dovuto pagare solo una penale, pari ad 1 mensilità.
    Per un problema, sono dovuto rientrare in Italia, e l’agenzia, oltre alla penale, pretendeva che io pagassi 3 mesi (dicendo che si trattava di preavviso). Io, naturalmente, non lavorando più lì, non avevo la possibilità di pagare, oltre alla penale, altri 4000 euro (in Italia il reddito è basso).
    Per cui ho lasciato che si prendessero tutta la caparra (per la penale e qualcos’altro), non pagando più niente. Praticamente ho lasciato un insoluto di 2500 euro.
    Oltre a questo, mi è rimasta da pagare una fattura del gestore dell’energia elettrica (dell’importo di circa 100 euro) che ho dimenticato di pagare, ma non ho problemi a pagarla.
    La mia domanda è questa:
    è possibile che questi insoluti mi registrino come cattivo pagatore nel registro italiano o, se esiste, in un registro generale europeo, oltre a quello della nazione dove ho vissuto?

    • Nelle centrali rischi dei cattivi pagatori vengono segnalati solo i debitori inadempienti al rimborso di prestiti e/o finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni di consumo (compresi i cellulari).

  2. StandBy ha detto:

    Da tre anni sono andato a vivere negli Stati Uniti dove sono residente ed iscritto all’ AIRE
    In Italia ho un fido di 7mila euro con la banca oltre al pagamento della carta Visa per euro 14mila
    Finora ho sempre pagato ma ora non sono piu’ in grado di farlo. Lascerei 21mila euro di debiti, tra fido e carta. Non ho beni e non ho intestato nulla
    C’è possibilità che possano avviare una pratica di recupero ?
    Potrebbero eventualmente attaccare proprieta’, stipendio e conto corrente negli US?
    Rischio di venire segnalato alla centrale rischi di questo paese?
    Ho trovato pareri discordanti riguardo a questo punto. Secondo la mia banca negli US non vi e’ interscambio
    Saluti

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Per un debito di 21 mila euro dubito che la banca ritenga conveniente avviare azione di recupero negli Stati Uniti. Più verosimilmente cederà il credito a società terza (in affidamento o gestione). Queste, non si muovono mai se c’è da anticipare spese certe a fronte di escussioni incerte.

      Escluderei la possibilità di segnalazione di una banca italiana a circuiti di cattivi pagatori statunitensi. Infatti, per poter segnalare ed ottenere informazioni dai c.d. archivi dei cattivi pagatori, le banche e gli intermediari sono chiamati a partecipare ai costi di gestione.

      La globalizzazione, per fortuna, non è ancora arrivata ad integrare le Centrali Rischi per consumatori o piccoli professionisti.

  3. Carla Benvenuto ha detto:

    Recepita in Italia la direttiva comunitaria in materia di riscossione di tributi e dazi all’interno dell’Unione europea

    Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, è stata recepita anche in Italia la direttiva comunitaria 2010/24 in materia di riscossione di tributi e dazi all’interno dell’Unione europea. La cooperazione fiscale internazionale, continua quindi, nella direzione della compliance e del dialogo tra le amministrazioni dei singoli Stati per il recupero delle imposte.

    Il decreto legislativo n. 149/2012 detta «le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in altro Stato membro» (articolo 1). La procedura di recupero avverrà sulla base di un titolo esecutivo uniforme, riportante «il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente che consente l’esecuzione nello Stato membro adito» (articolo 2). Detto titolo esecutivo sarà notificato con un modulo standard, che costituirà l’unica base per l’esperimento dell’attività di riscossione e delle conseguenti misure cautelari. Non sarà, quindi, più necessaria la notifica della cartella di pagamento, essendo sufficiente il cosiddetto «titolo unico europeo».

    La portata della norma è di particolare rilievo essendo riferita «ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione» (articolo 1). Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura di riscossione i contributi previdenziali, le multe, come pure «qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale» (articolo 1). Sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 149/2012, l’agenzia delle Entrate italiana potrà, quindi, essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in altro Stato membro, per conto di detto ultimo Stato.

    Si pensi, ad esempio, al caso del reddito di lavoro dipendente svolto all’estero, imponibile anche nello Stato della fonte al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 2 dell’articolo 15 del modello di convenzione Ocse; o ancora alle imposte eventualmente dovute all’estero, in caso di locazione di un immobile situato in altro Stato delle Unione, comunque imponibile anche in detto altro Stato in conformità a quanto previsto all’articolo 6 del modello di convenzione Ocse. La nuova procedura di riscossione, ove attivata, potrà avere impatti anche in ambito doganale. Così, ad esempio, il debito per dazi sorto a seguito di un’operazione di importazione “perfezionata” in Spagna, con destinatario un “codice Eori” italiano, permetterà alle Autorità doganali spagnole di richiedere l’assistenza nella riscossione delle autorità italiane.

    di Diego Avolio da Ilsole24ore

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