accettazione e rinuncia eredità - accettazione con beneficio di inventario


Non vi è accettazione tacita dell’eredità se il chiamato adempie ad un obbligo del defunto con denaro proprio e non con quello prelevato dall’asse ereditario

24 Febbraio 2018 - Carla Benvenuto


In tema di successioni per causa di morte, il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all'eredità con danaro prelevato dall'asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. Per eccepire l'accettazione tacita dell'eredità, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia [ ... leggi tutto » ]


La decadenza dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario

24 Ottobre 2017 - Marzia Ciunfrini


Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario. Nel caso in [ ... leggi tutto » ]


La prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità decorre dalla data di apertura della successione – il termine non può essere differito dalla eventuale successiva scoperta di beni che si ignorava facessero parte dell’asse ereditario

17 Aprile 2017 - Stefano Iambrenghi


La nozione di patrimonio ereditario riveste carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l'esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius. Poiché lo scopo della successione universale è appunto quello di assicurare la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici dal de cuius all'erede, la stessa è destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il [ ... leggi tutto » ]


Con la trascrizione dell’accettazione tacita effettuata contestualmente alla vendita di un immobile della massa ereditaria il chiamato consegue un notevole risparmio di costi

26 Ottobre 2015 - Stefano Iambrenghi


L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita presuppone, quindi, l'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, configurandosi, in tal modo, un comportamento che implica necessariamente la volontà di acquistare l'eredità. Ad esempio, comportano accettazione tacita dell'eredità gli atti di disposizione di singoli beni ereditari (l'ipotesi ricorrente è quella della [ ... leggi tutto » ]


Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l’eredità con beneficio di inventario

7 Settembre 2015 - Carla Benvenuto


Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni. Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari. In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria [ ... leggi tutto » ]