guida un utilizzo consapevole del credito al consumo


Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo

30 Giugno 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario: il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. [ ... leggi tutto » ]


Esclusiva per la concessione di credito al consumo ai clienti e inadempimento del fornitore

25 Febbraio 2016 - Ludmilla Karadzic


Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, l'inadempimento del fornitore risulta non essere di scarsa importanza. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Nei casi d'inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti [ ... leggi tutto » ]


Estinzione anticipata del contratto di prestito – vanno rimborsate al debitore anche le commissioni finanziarie e di intermediazione

4 Dicembre 2014 - Ornella De Bellis


Per quanto attiene i contratti di prestito stipulati nell'ambito del credito al consumo, il debitore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al creditore. In tal caso il debitore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Peraltro, lo scioglimento di un rapporto prima del termine pattuito dalle parti comporta sì l'impossibilità di ripetere le prestazioni già eseguite, ma con il solo limite che esse si trovino in rapporto di corrispettività con le prestazioni eseguite dal creditore. Pertanto, anche le eventuali commissioni di intermediazione debbono essere computate ai fini della riduzione. In conclusione, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie così come le commissioni di intermediazione. In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi, l'intero importo delle commissioni finanziarie e di [ ... leggi tutto » ]


Effetti dell’inadempimento del fornitore di beni e servizi sul contratto di credito collegato – sussistono anche se acquirente e debitore sono soggetti diversi

21 Ottobre 2014 - Giovanni Napoletano


La concessione di un finanziamento per la fornitura di un bene o di un servizio individuati esplicitamente nel contratto di credito, attuata attraverso il pagamento diretto del fornitore da parte del creditore, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quello di fornitura, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal debitore. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, l'obbligo di restituzione al creditore della somma ricevuta grava sul venditore e non sul debitore. Infatti, il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici può essere definito come contratto di credito collegato a quello relativo alla fornitura, se il bene o il servizio specifici da acquistare siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Gli effetti del collegamento negoziale fra contratto di credito e contratto di compravendita, nel caso [ ... leggi tutto » ]


Il recesso di pentimento dal contratto di credito – 14 giorni per esercitarlo

10 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito collegato all'acquisto di un bene senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio: il giorno della conclusione del contratto di credito; il giorno in cui il consumatore riceve il prospetto con le condizioni contrattuali, se tale giorno è posteriore a quello indicato al punto precedente. Infatti, Il decreto legislativo numero 141/2010 ha introdotto l'articolo 125-ter testo unico bancario che attribuisce espressamente al consumatore il diritto di recedere dal contratto di finanziamento, collegato all'acquisto di un bene, entro quattordici giorni dalla sua stipulazione, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento ( “recesso di pentimento”). Inoltre, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non [ ... leggi tutto » ]