decisioni Arbitro Bancario Finanziario in tema di clausole vessatorie portabilità violazione dovere buona fede contrattuale risarcimento


Decisione dell’arbitro bancario finanziario (abf) » differenza con un accordo in convenzione di negoziazione assistita o con un verbale di conciliazione della controversia raggiunta con il coinvolgimento del mediatore

21 Luglio 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa del contenzioso (in inglese, alternative dispute resolution, ADR) di tipo decisorio: l'ABF, cioè, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma né il cliente, né l'intermediario, sono vincolati dalle decisioni assunte; per cui entrambi hanno la possibilità di rimettere successivamente la controversia all'esame del giudice civile. L'Arbitro Bancario Finanziario non è un negoziatore: va ricordato che la procedura di negoziazione assistita richiede l'assistenza legale (non necessaria per il ricorso all'ABF) per il raggiungimento di un accordo di composizione del contenzioso fra le parti (convenzione di negoziazione assistita) che assume efficacia di titolo esecutivo ed è pertanto assimilabile a una sentenza dell'Autorità giudiziaria. L'Arbitro Bancario Finanziario non è nemmeno un mediatore (ADR di tipo facilitativo): con l'ADR di tipo facilitativo la procedura di mediazione, in caso di raggiungimento di un accordo, si conclude con un verbale di conciliazione della controversia, [ ... leggi tutto » ]


Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo

30 Giugno 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario: il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. [ ... leggi tutto » ]


Estinzione anticipata e sostituzione del mutuo indicizzato al franco svizzero – regole di rivalutazione

27 Settembre 2015 - Carla Benvenuto


In caso di richiesta di estinzione anticipata per la successiva sostituzione, le clausole contrattuali standard di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri prevedono che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto (alla data di stipula) e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. In pratica, dapprima il capitale residuo viene convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito, riconvertendo in euro il capitale residuo con il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione. A parere dell'Arbitro Bancario Finanziario adito (decisione del collegio di coordinamento 5855/15) in tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro [ ... leggi tutto » ]


Tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari – come segnalare scorrettezze o irregolarità degli intermediari

23 Luglio 2015 - Simonetta Folliero


Il cliente che vuole segnalare alla Banca d'Italia un problema nella propria relazione con una banca o un intermediario finanziario può farlo in modo semplice e diretto utilizzando il modulo per l'esposto disponibile sul sito dell'Istituto di emissione. Il modulo aiuta il cliente a rappresentare in modo sintetico e completo il problema, individua automaticamente la Filiale della Banca d'Italia cui inviare la segnalazione, via posta ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail convenzionale firmata elettronicamente. Non occorre l'assistenza di legali. L'uso del modulo on line permette alla Banca d'Italia di analizzare con prontezza ogni segnalazione e di sollecitare l'intermediario a chiarire la questione direttamente con il cliente. Per la Banca d'Italia gli esposti sono una fonte importante di informazioni per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari. Ricordiamo che resta ferma la separazione tra funzione di vigilanza e il sistema dell'ABF, nell'ambito delle attività volte ad assicurare trasparenza e correttezza delle relazioni [ ... leggi tutto » ]


Contratto di risparmio edilizio – in caso di recesso il diritto di stipula va restituito al cliente

20 Luglio 2015 - Tullio Solinas


Il contratto di risparmio edilizio (cd. Bausparvertrag) costituisce una particolare forma di mutuo immobiliare, sorta in Germania e disciplinata dalla legge tedesca. In particolare, il regolamento contrattuale si articola in due fasi, una di accumulo e una successiva di mutuo, secondo uno schema che consente al cliente di accumulare, in un determinato periodo di tempo, risparmi finalizzati ad ottenere l'erogazione di un mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile. La disciplina tipica del contratto di Bausparvertrag prevede che il cliente-aspirante mutuatario (Bausparer), all'atto della sottoscrizione del contratto, abbia l'obbligo di versare una somma a titolo di "diritto di stipula" in favore del finanziatore. La medesima disciplina, nei casi di recesso e in ogni altro caso di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, esclude inoltre la possibilità, per il cliente, di vedersi restituito l'importo così corrisposto. Una simile previsione risulta, tuttavia in contrasto con la disciplina inderogabile di diritto interno, [ ... leggi tutto » ]