composizione delle crisi da sovraindebitamento - debiti esdebitazione e fallimento debitore con legge 3/2012 salva suicidi


Il debitore può di nuovo accedere ai benefici previsti dalla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 salva suicidi) anche se nell’ultimo quinquennio è stata dichiarata inammissibile una sua precedente istanza

29 Novembre 2018 - Lilla De Angelis


La normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012 - salva suicidi) prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un periodo di cinque anni ed è finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alla legge citata. Tuttavia, la norma deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Pertanto, in presenza di un provvedimento che [ ... leggi tutto » ]


Accordo con i creditori ex legge 3/2012 (salva suicidi) – il creditore ipotecario che può essere soddisfatto integralmente non può votare l’accoglimento della proposta del debitore

20 Novembre 2017 - Carla Benvenuto


La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dell'esposizione passiva, presentata dal debitore, può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in misura non integrale, solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 7 della legge 3/2012. Solo [ ... leggi tutto » ]


Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 detta salva suicidi) e reclamo del creditore avverso omologazione del piano presentato dal consumatore debitore

16 Novembre 2017 - Annapaola Ferri


Il provvedimento giudiziale di omologazione del piano presentato dal consumatore debitore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento), può essere opposto dal creditore tramite reclamo al Tribunale. Tuttavia, l'eventuale decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, non preclude al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge (cinque anni). Da questo punto di vista, l'inciso di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, [ ... leggi tutto » ]


Legge 3/2012 (salva suicidi) e composizione della crisi da sovraindebitamento – a chi rivolgersi per ottenere la liberazione dai debiti

11 Novembre 2017 - Simone di Saintjust


Come sappiamo, ai benefici della legge 3/2012 possono accedere i debitori consumatori e i debitori imprenditori non fallibili che versino in stato di sovraindebitamento. Il debitore imprenditore non fallibile è il soggetto che esercita una attività in relazione alla quale sia in grado di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti seguenti (articolo 1 legge fallimentare): aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre [ ... leggi tutto » ]


L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla data di cancellazione dell’impresa dall’apposito registro – anche se l’attività è effettivamente cessata in epoca anteriore

30 Agosto 2016 - Roberto Petrella


Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al Pubblico Ministero di dimostrare che l'attività è di fatto proseguita successivamente. Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 17360/16. [ ... leggi tutto » ]