contratti di prestito - cessione del quinto e delega di pagamento


Cessione del quinto dello stipendio con rimborso non completato al passaggio in pensione – il creditore cessionario può prelevare dal tfr fino a soddisfacimento del residuo o deve limitarsi al 20% dell’importo disponibile?

19 Ottobre 2022 - Annapaola Ferri


In relazione ad una mia precedente domanda mi sembra di capire che la finanziaria cessionaria del quinto dello stipendio al fine di soddisfare il credito residuo al momento del passaggio in pensione possa prelevare tutto il TFR versato dal lavoratore dipendente in azienda: ho capito bene? Lei ha compreso benissimo, anche se riteniamo opportune alcune precisazioni: a) se il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione (PA) il passaggio in pensione prima del completamento del piano di rimborso del prestito dietro cessione, non comporta alcun prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Indennità di [ ... leggi tutto » ]


Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio – cosa accade quando si va in pensione senza aver estinto il prestito dietro cessione del quinto e senza aver integralmente rimborsato il credito azionato con pignoramento verso il datore di lavoro?

19 Ottobre 2022 - Ludmilla Karadzic


Mia madre ha una cessione del quinto ed un pignoramento dello stipendio: ad ottobre andrá in pensione e percepirá 40 mila euro di TFR. Cosa accadrà ai debiti? Li salderà in automatico completamente con TFR se gli importi sono inferiori a tfr? Molto dipende se sua madre è impiegata presso una struttura pubblica o privata: se sua madre dipende dalla Pubblica Amministrazione (PA) il prestito dietro cessione del quinto continuerà ad essere rimborsato dall'INPS. Per quanto attiene il pignoramento, il creditore pignorante otterrà un quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante al debitore. Il debito residuo azionato con pignoramento [ ... leggi tutto » ]


Cessione del quinto dello stipendio di un dipendente pubblico e passaggio in pensione prima dell’estinzione del prestito – la cautela necessaria quando si chiede all’inps, come di diritto, di adeguare l’importo della rata di rimborso al 20% della pensione netta

19 Ottobre 2022 - Annapaola Ferri


Da stipendio 1500 netti avevo una cessione quinto ex INPDAP di 260 euro: ora in pensione 924 euro netti stessa trattenuta! Posso fare ricorso in sede amministrativa per il ricalcolo 1/5 sulla pensione secondo l'articolo 43 della legge 180/1950? Sicuramente lei può pretendere che la rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto venga adeguata dall'INPS all'importo mensile percepito con la pensione, andando a posizionarsi intorno ai 193 euro circa: tuttavia, bisogna procedere con cautela. Quando, infatti, nel corso della vita lavorativa, ad un dipendente pubblico viene concesso un prestito dietro cessione del quinto dello stipendio il cui piano [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento pensione già gravata da rata di rimborso prestito cessione quinto

18 Ottobre 2022 - Tullio Solinas


Riformulo meglio la domanda posta qui: sono andato in pensione con mille euro netti al mese, su cui e transitata una cessione del quinto da stipendio di 325 euro, quindi sul cedolino rimangono 687 euro il minimo vitale, la domanda è questa: l'Inps non avrebbe dovuto rimodulare la rata? Cioè a 200 euro? Inoltre adesso che mi è arrivato un pignoramento presso Inps come procederà dato che la mia quota netta come detto prima e già di 687. La pensione ai fini del calcolo dell'importo da prelevare a causa del pignoramento va considerata al netto degli oneri fiscali dovuti nonché [ ... leggi tutto » ]


Cessione del quinto e sospensione cautelare dal lavoro del debitore

18 Ottobre 2022 - Simonetta Folliero


Una società finanziaria ha erogato il finanziamento decennale da euro 390,00/mese, iniziato il 01/05/2019 e sospeso dal datore di lavoro (ministero) dopo la rata di luglio 2021: il 29 marzo 2022 ricevuta raccomandata da parte della finanziaria – Area Postvendita e Recupero Ufficio Monitoraggio del Credito, Incassi e Sinistri – e nella lettera si evidenzia il mancato pagamento tramite la trattenuta sulla busta paga delle mensilità che vanno da agosto 2021 a febbraio 2022. Si intima di versare Euro 2.723,00 a saldo delle suddette rate insolute entro 15 giorni (scadenza 13 aprile), da intendersi quale messa in mora, e di [ ... leggi tutto » ]