assegni - cancellazione protesto e riabilitazione


Cancellazione protesto assegni per erronea o illegittima levata del protesto

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erronea levata del protesto  si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell'errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito, che esplicita l'errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittima  levata del protesto riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le tipologie dei casi più frequenti: la levata del protesto avvenuta oltre i termini di [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali – istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un [ ... leggi tutto » ]


Protesti – come procedere d’urgenza per la cancellazione

9 Giugno 2012 - Antonella Pedone


Procedura d'urgenza per la cancellazione dei protesti Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge numero 77/55 (come riformato dalla Legge numero 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo. Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio. Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto assegni per riabilitazione

3 Maggio 2008 - Ludmilla Karadzic


Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale con decreto (L. 18.08.2000, numero 235, articolo 2 e legge 7.03.1996, numero 108 articolo17). Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione del protestato da presentare al Tribunale L'istanza di cancellazione per protesti relativi ad assegni è ricevibile solo dopo che sia pervenuto all'Ufficio Protesti il decreto di riabilitazione del Tribunale. La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita, solo dopo la pubblicazione del decreto nel Registro informatico dei Protesti per un periodo di 10 giorni (articolo 17 legge 7.03.1996, numero 108). I decreti emessi dal Tribunale vengono trasmessi all'Ufficio Protesti direttamente dalla cancelleria del Tribunale. La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall'Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad [ ... leggi tutto » ]