sovraindebitamento - decadenza del beneficio del termine


La decadenza dal beneficio del termine (dbt) nel contratto di mutuo

28 Febbraio 2020 - Chiara Nicolai


Volevo sapere cosa vuol dire nello specifico la seguente condizione del capitolato del mutuo: Articolo 1 » Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile - alle quali vanno equiparati eventi tali da incidere sostanzialmente in senso negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Mutuataria, nonché la circostanza che la Parte Mutuataria stessa o uno dei garanti subisca protesti, procedimenti concorsuali, conservativi, esecutivi o ipoteche giudiziali – la Banca potrà far decadere la Parte Mutuataria dal beneficio del termine, ai sensi del medesimo articolo. Un soggetto richiede un mutuo ipotecario per l'acquisto di [ ... leggi tutto » ]


Mutui e prestiti – il perverso meccanismo di accumulo dei ritardi nel pagamento delle rate e la comunicazione di decadenza del beneficio del termine

4 Giugno 2018 - Piero Ciottoli


Come è noto, l'articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l'obbligo, per il debitore, di corrispondere l'importo del debito residuo in un'unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se [ ... leggi tutto » ]


Accordo con i creditori ex legge 3/2012 (salva suicidi) – il creditore ipotecario che può essere soddisfatto integralmente non può votare l’accoglimento della proposta del debitore

20 Novembre 2017 - Carla Benvenuto


La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dell'esposizione passiva, presentata dal debitore, può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in misura non integrale, solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 7 della legge 3/2012. Solo [ ... leggi tutto » ]


Sovraindebitamento e legge 3/2012 (salva suicidi) – a chi può rivolgersi il debitore per farsi assistere nella procedura di composizione della crisi debitoria

23 Agosto 2016 - Tullio Solinas


Come sappiamo, nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè per la presentazione di un'ipotesi di accordo con i creditori (da parte di un professionista non fallibile), di un piano di rientro dal debito del consumatore non professionista o di una proposta di liquidazione del patrimonio, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi scelto fra quelli inclusi nell'elenco ufficiale predisposto dal Ministero della giustizia. Tuttavia, l'articolo 15 della legge 3/2012, al comma 9, nella formulazione attualmente vigente, prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di [ ... leggi tutto » ]


Legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) e piano del consumatore – considerazioni su meritevolezza e merito creditizio del debitore

10 Agosto 2016 - Patrizio Oliva


La legge 3/2012 (salva suicidi) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell'impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore: solo al debitore meritevole può essere concesso l'effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l'effetto esdebitatorio solamente tramite [ ... leggi tutto » ]