conti correnti bancari e postali e libretti di deposito a risparmio


Conto corrente di base – il conto corrente con canone annuale onnicomprensivo senza ulteriori costi a carico del cliente consumatore che può essere aperto anche da protestati e cattivi pagatori

17 Agosto 2019 - Simonetta Folliero


A partire dal primo gennaio 2020, le banche e Poste Italiane sono tenute a offrire al cliente consumatore un conto corrente cosiddetto di base: il conto corrente di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del cliente consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel [ ... leggi tutto » ]


Conti correnti – finalmente dal primo gennaio 2020 a ciascun conto corrente offerto al cliente consumatore dovrà essere associato l’indicatore dei costi complessivi (icc)

17 Agosto 2019 - Simonetta Folliero


A partire dal primo gennaio 2020, le banche e Poste Italiane dovranno rendere noto l'Indicatore dei Costi Complessivi per ciascuna tipologia di conto corrente offerto al cliente consumatore. Ai fini del calcolo dell'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) si distinguono tre tipologie di conti correnti: conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (cosiddetti a pacchetto), per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media); conti correnti con un sistema di tariffazione a [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento delle somme depositate in conto corrente e principio generale di fungibilità del denaro

24 Luglio 2019 - Simonetta Folliero


Per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ne consegue che, laddove il creditore procedente sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente il credito dei debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto [ ... leggi tutto » ]


Contenzioso fra banca e cliente presunto debitore – efficacia probatoria del’estratto di saldaconto nel decreto ingiuntivo e dell’estratto conto zero nell’opposizione a decreto ingiuntivo

1 Gennaio 2019 - Simonetta Folliero


In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume [ ... leggi tutto » ]


La banca (o il correntista) può eccepire un eventuale errore di contabilizzazione relativo ad un accredito o un addebito in conto corrente fino a sei mesi dopo la chiusura del rapporto

26 Dicembre 2018 - Simonetta Folliero


A norma dell'articolo 1832 del codice civile, l'estratto conto s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito. L'approvazione tacita del conto corrente non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni: l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura del conto corrente. La norma civilistica va interpretata nel senso che, nel contratto di conto corrente, l'approvazione tacita dell'estratto conto, non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in [ ... leggi tutto » ]