protesto cambiali - approfondimenti ed integrazioni


Il dipendente della banca che non protesta la cambiale impagata può incorrere nel reato di abuso d’ufficio

24 Ottobre 2015 - Simonetta Folliero


Il dipendente responsabile della cassa cambiali che inganna il notaio, non sottoponendogli le cambiali rimaste impagate emesse in favore di terze persone, inducendolo quindi a non protestarle, in modo da procurare al debitore l'ingiusto vantaggio patrimoniale di non essere sottoposto al protesto, commette il reato di abuso d'ufficio. Il giorno da cui decorre il termine prescrizionale del reato va individuato nella data di scadenza del termine per l'elevazione del protesto senza tener conto della possibilità di un protesto tardivo, effettuabile sino ad un anno dalla scadenza del titolo e rilevante come constatazione ufficiale del mancato pagamento nonchè come presupposto per l'iscrizione nel relativo bollettino. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza 39430/15. [ ... leggi tutto » ]


Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

5 Ottobre 2014 - Piero Ciottoli


Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio. Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza. In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita. Se la girata è in bianco il portatore può: riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona; girarla nuovamente in bianco o a persona [ ... leggi tutto » ]


Protesto illegittimo? » si al risarcimento danni per lesione dell’immagine

9 Settembre 2014 - Gennaro Andele


La lesione dell'immagine del soggetto protestato per effetto dell'illegittima levata del protesto determina un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17288/14. Come accennato, il danno all'immagine causato dal protesto illegittimo deve essere risarcito. Inoltre, se l'imprenditore non riesce a raccogliere tanto le prove del danno quanto quelle sull'entità del danno medesimo, la liquidazione può avvenire in via equitativa, ossia sulla scorta di quanto appare giusto al giudice. [ ... leggi tutto » ]


L’illegittima levata del protesto determina un danno che va risarcito

1 Settembre 2014 - Ludmilla Karadzic


L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17288/14. [ ... leggi tutto » ]


Protesto cambiali – esercitare il diritto a non essere inseriti nel rip

30 Agosto 2013 - Simone di Saintjust


Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti di cambiali levati nell'arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile presentare domanda di cancellazione dal tabulato entro il giorno 10 del mese successivo:  ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall'elenco dei protesti prima dell'inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti. Ad esempio,  per protesti levatidal 27 dicembre al 26 gennaio, le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 febbraio. Per fare una domanda agli esperti vai al forum Per approfondimenti, accedi alle sezioni tematiche del blog [ ... leggi tutto » ]