pignoramento del conto corrente bancario o postale


Assegno sociale 2020 e nuovi limiti di pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente

28 Dicembre 2019 - Tullio Solinas


A partire da gennaio 2020, l'importo massimo dell'assegno sociale ammonta a 459,83 euro, importo erogato per tredici ratei esenti da tassazione IRPEF. Trattandosi di una misura di sostegno al reddito ed essendo l'importo erogato necessariamente minore del minimo vitale (valorizzato come importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà), l'assegno sociale risulta assolutamente non pignorabile. Ricordiamo che l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore di cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge: l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è di 67 anni per il 2020, mente l'entità della prestazione decresce con l'aumentare del reddito detenuto dal beneficiario fino ad azzerarsi oltre le soglie previste annualmente dalla legge: per questo si parla di importo massimo dell'assegno sociale. Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all'assegno sociale nonché ai sensi dell'articolo 545 [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento delle somme depositate in conto corrente e principio generale di fungibilità del denaro

24 Luglio 2019 - Simonetta Folliero


Per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ne consegue che, laddove il creditore procedente sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente il credito dei debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto corrente: in altre parole, il denaro é bene fungibile per eccellenza (Corte di cassazione sentenza 17178/2012). Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto. Per fortuna, alla parziale tutela almeno di stipendi e pensioni accreditati in conto corrente ci pensa [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento del conto corrente ove afferisce pensione o stipendio – limitazione del principio di confusione con il patrimonio mobiliare del debitore delle somme percepite a titolo di credito pensionistico o stipendiale

28 Aprile 2019 - Simonetta Folliero


La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte, in passato, affermato il principio secondo cui il divieto, stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito pensionistico o stipendiale in misura eccedente un quinto del loro importo, non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare. Il principio, tuttavia, vale soltanto laddove non sia possibile individuare le somme provenienti dalla corresponsione di ratei pensionistici o stipendiali perché corrisposte da epoca imprecisata, sì che le stesse si sono irrimediabilmente confuse con il restante patrimonio. A maggior ragione, ovviamente, il principio non vale allorquando tali somme, dopo essere state incassate, sono state spese, pur se il patrimonio si sia successivamente incrementato in termini corrispondenti a fronte di successivi introiti che trovino origine in altra causa. Resta invece fermo il principio secondo il [ ... leggi tutto » ]


Arretrati e giacenze di pensione e di stipendio accreditati in conto corrente – restano i limiti di pignorabilità dettati dall’articolo 545 del codice di procedura civile » le somme versate in conto corrente non perdono la loro identità di crediti pensionistici o di lavoro

25 Aprile 2019 - Giorgio Martini


La giurisprudenza prima della riforma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, riteneva pignorabile (o sequestrabile) l'importo versato nel conto corrente del trattamento pensionistico o da retribuzione da lavoro dipendente in base al principio secondo il quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici o di lavoro e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'articolo 2740 del codice civile e cioè che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. L'articolo 545 del codice di procedura civile, espressamente disciplina ora la pignorabilità (e di converso la sequestrabilità in sede penale) anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente (stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa [ ... leggi tutto » ]


Assegno sociale – a partire da gennaio 2019 per averne diritto bisogna aver compiuto 67 anni

23 Dicembre 2018 - Tullio Solinas


Com'è noto l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge: ebbene, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Coloro i quali compiono l'età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale, qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019. Così precisa il messaggio INPS 4570/2018. A partire da [ ... leggi tutto » ]