decisioni Arbitro Bancario Finanziario in tema di contratti di prestito credito al consumo e cessione quinto


Se il creditore concede il prestito dietro cessione del quinto in violazione alle norme che ne vieterebbero l’erogazione

3 Agosto 2017 - Loredana Pavolini


L'articolo 39 del dpr 180/1950 dispone il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione. Ma cosa succede se viene comunque consesso un prestito dietro cessione del quinto in violazione della norma appena richiamata? Al quesito ha risposto il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con la decisione 5762/2016. Secondo gli arbitri, la violazione del disposto di legge in materia di termini minimi da rispettare per [ ... leggi tutto » ]


Decisione dell’arbitro bancario finanziario (abf) » differenza con un accordo in convenzione di negoziazione assistita o con un verbale di conciliazione della controversia raggiunta con il coinvolgimento del mediatore

21 Luglio 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa del contenzioso (in inglese, alternative dispute resolution, ADR) di tipo decisorio: l'ABF, cioè, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma né il cliente, né l'intermediario, sono vincolati dalle decisioni assunte; per cui entrambi hanno la possibilità di rimettere successivamente la controversia all'esame del giudice civile. L'Arbitro Bancario Finanziario non è un negoziatore: va ricordato che la procedura di negoziazione assistita richiede l'assistenza legale (non necessaria per il ricorso all'ABF) per il raggiungimento di un accordo di composizione del contenzioso fra le parti (convenzione di negoziazione assistita) che assume efficacia di titolo esecutivo ed è pertanto assimilabile a una sentenza dell'Autorità giudiziaria. L'Arbitro Bancario Finanziario non è nemmeno un mediatore (ADR di tipo facilitativo): con l'ADR di tipo facilitativo la procedura di mediazione, in caso di raggiungimento di un accordo, si conclude con un verbale di conciliazione della controversia, [ ... leggi tutto » ]


Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo

30 Giugno 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario: il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. [ ... leggi tutto » ]


Esclusiva per la concessione di credito al consumo ai clienti e inadempimento del fornitore

25 Febbraio 2016 - Ludmilla Karadzic


Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, l'inadempimento del fornitore risulta non essere di scarsa importanza. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Nei casi d'inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti [ ... leggi tutto » ]


Tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari – come segnalare scorrettezze o irregolarità degli intermediari

23 Luglio 2015 - Simonetta Folliero


Il cliente che vuole segnalare alla Banca d'Italia un problema nella propria relazione con una banca o un intermediario finanziario può farlo in modo semplice e diretto utilizzando il modulo per l'esposto disponibile sul sito dell'Istituto di emissione. Il modulo aiuta il cliente a rappresentare in modo sintetico e completo il problema, individua automaticamente la Filiale della Banca d'Italia cui inviare la segnalazione, via posta ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail convenzionale firmata elettronicamente. Non occorre l'assistenza di legali. L'uso del modulo on line permette alla Banca d'Italia di analizzare con prontezza ogni segnalazione e di sollecitare l'intermediario a chiarire la questione direttamente con il cliente. Per la Banca d'Italia gli esposti sono una fonte importante di informazioni per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari. Ricordiamo che resta ferma la separazione tra funzione di vigilanza e il sistema dell'ABF, nell'ambito delle attività volte ad assicurare trasparenza e correttezza delle relazioni [ ... leggi tutto » ]