Casa – Diritto di abitazione e diritto d’uso
Il divieto di cessione del diritto di abitazione o di concederlo in locazione a terzi, sancito dal codice civile, comporta che il titolare di tale diritto (habitator) può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia.
Pertanto il titolare non può destinare la casa oggetto del diritto di abitazione a esigenze diverse da quelle abitative sue e della propria famiglia. Nell'ambito della famiglia vanno inclusi, tra l'altro, anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto di abitazione e le persone che convivono con il titolare del diritto di abitazione per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi: il codice civile ha quindi inteso fare riferimento da un lato alla possibile variazione nel tempo del numero dei componenti della famiglia dell'habitator, e dall'altro alle mutevoli esigenze di quest'ultimo e/o dei suoi familiari, sotto il profilo della possibile insorgenza del bisogno di avvalersi delle prestazioni di collaborazione di natura domestica ed anche assistenziale da parte di terzi conviventi nella casa oggetto del diritto di abitazione in un periodo successivo a quello in cui ha avuto inizio l'esercizio di tale diritto.
Il titolare del diritto d’uso, invece, può utilizzare il bene immobile che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua attività imprenditoriale.
Questi alcuni dei principi fissati dai giudici di legittimità nella sentenza numero 14687/14.
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