Cartelle esattoriali a causa di mancato pagamento canone RAI

Canone rai e cartelle esattoriali per televisore che condividevo da studente

Come molti, da studente ho condiviso un appartamento e dopo qualche anno (precisamente dopo aver spostato la residenza nell’appartamento in questione), ho iniziato a ricevere i bollettini del canone di abbonamento RAI.

All’epoca ho ritenuto di non dover pagare, perché non ero intestatario del contratto di affitto, né proprietario dell'apparecchio.

Ora, vivendo ora da solo (e dopo nuovo cambio di residenza) ho pagato il canone come nuovo abbonato.

Tuttavia, alla precedente residenza è arrivato un avviso bonario per il 2011 (e non ricordo se era arrivato anche per gli anni precedenti). Le mie domande:

1)Il canone di abbonamento RAI è legato in qualche modo alla residenza?

2)Come posso verificare la mia posizione? Leggo che questi bollettini per nuovi abbonamenti e relativi avvisi bonari sono spesso inviati dalla RAI in modo casuale. Dunque non so dire se sia stato effettivamente avviato un recupero coattivo.

3)In caso di cartelle esattoriali, potrei impugnarle per i motivi qui sopra?

Impugnazione cartelle esattoriali per canone RAI

Non c'è alcuna legge che obblighi un soggetto al possesso di un apparecchio televisivo e il pagamento del canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chi detiene uno o più apparecchi televisivi ad uso privato nel luogo adibito a propria residenza o dimora.

Dunque, si tratta di una tassa sulla proprietà di un apparecchio televisivo. Se non c'è proprietà, non c'è tassa.

Io, personalmente conosco almeno tre modi in cui si può essere obbligati a pagare il canone di abbonamento RAI:

  1. si acquista un apparecchio televisivo fornendo i propri dati e non quelli di chi già ne possiede uno;
  2. si fa entrare in casa un soggetto sedicente funzionario ispettore della RAI, che spesso si qualifica come dipendente dell'Agenzia Entrate Torino - SAT e che intravede nel salone, in bella vista, un 50 pollci di ultima generazione (qualcuno dovrebbe chiedere ragione di una denominazione così ingannevole - questi soggetti non hanno alcun titolo e diritto ad ispezionare casa);
  3. si risponde via telefono ad un sondaggio sul gradimento di un programma televisivo in onda al momento del contatto telefonico.

Ci sono poi quelli che pagano volontariamente per non subire le continue e petulanti richieste di obolo, effettuate via posta sempre dell'ingannevole Agenzia Entrate - SAT.

Per concludere: le eventuali cartelle esattoriali sono impugnabili se non c'è prova provata del possesso di un apparecchio televisivo. Le missive dell'Agenzia Entrate - SAT, che ingiungono il pagamento del canone, sono cestinabili senza alcun preavviso.

Questo è quanto.

23 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

6 risposte a “Cartelle esattoriali a causa di mancato pagamento canone RAI”

  1. beppe666 ha detto:

    I l fatto è che io non ho ricevuto nulla e non vivo in una grande città e facendo i turni i mezzi pubblici non passano negli orari consoni ai miei orari se mi bloccano il veicolo cosa faccio vado in bici mi faccio 40 km al giorno penso che Equitalia potrebbe valutare la mia condizione ?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Di solito, i funzionari ed i dirigenti di Equitalia possono valutare solo condizioni che derivano da risultanze documentali. Comunque, nel caso in cui disponessero un fermo amministrativo può sempre provare a rappresentare la sua condizione.

      Ma sarebbe meglio, con un approccio proattivo, vendere adesso il veicolo, che le serve per andare al lavoro, ad un amico o parente.

  2. beppe666 ha detto:

    Buon giorno
    Mi e’ stata notificata una cartella esattoriale da Equitalia per un canone tv risalente al 2005 siamo nel 2013 ma i tributi canone tv compreso non va in prescrizione dopo 5 anni ?
    Tra l’altro mi danno 120 giorni per pagare 172,00 euro dopo di che mi minacciano che passeranno al fermo amministrativo del veicolo .
    Lo possono fare e se il veicolo è l’ unico modo per andare a lavorare ?

    Grazie per l’aiuto

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Bisognerebbe capire se dal 2005 in poi le sono stati notificati avvisi inerenti il mancato pagamento del canone, anche per compiuta giacenza.

      Il fermo amministrativo non è iscrivibile al veicolo del debitore se questi può dimostrare che si tratta di uno strumento funzionale all’attività professionale. Per sgombrare il campo dagli equivoci, vale forse la pena aggiungere che il fermo amministrativo può essere disposto comunque se il debitore utilizza il veicolo solo per raggiungere il posto di lavoro. Il funzionario Equitalia eccepirebbe, quasi sicuramente, che si possono benissimo utilizzare, per questo scopo, i mezzi pubblici. Diverso il caso in cui il debitore svolge attività di agente di commercio, di tassista o di medico del S.S.N., ad esempio.

  3. Nicola Meneghetti ha detto:

    Buongiorno a tutti,
    settimana scorsa equitalia è stata così gentile da recapitarmi un bel fascicolo: 8800,00 euro…
    Parto con ordine sperando che qualcuno possa aiutarmi.
    Quasi un migliaio di euro di canoni rai arretrati: si parte dal 2006, quello che è interessante ed è il punto focale su cui far ricorso è che nell’abitazione in questione non c’era un utenza allacciata; ora chiedo a qualcuno se è possibile che io possa far ricorso, nella fattispecie devo e non so che mezzi usare dimostrare di non aver avuto in questo periodo di tempo un contratto con enel o similari: come posso fare?
    Altro punto che non so se definire ridicolo: possiedo un impresa edile con annesso magazzino; non ho mai avuto nessuna comunicazione relativa alla tassa rifiuti, la prima solamente l’anno scorso dopo 10 anni di attività. 3000,00 e più euro comunicati attraverso equitalia non più tardi di un anno fa; mi ero subito recato negli uffici comunali per chiarire la situazione: non ho mai gettato niente, anzi per di più essendo i miei materiali di scarto gestibili solo da ditte specializzate ho sempre chiamato altre aziende senza mai usufruire del servizio, anche perchè chi ha in concessione i rifiuti nel mio comune non ha la capacità di gestire rifiuti speciali se non con servizio apposito che, barzelletta, è meno conveniente di terze aziende. Non ho parole per definire la situazione, ma pagare una tale cifra senza poter usufruire del servizio sa di ridicolo. Ho provato a contattare in consumatori ma come da programma, sono sempre in riunione o indaffarati. Qualcuno di voi può aiutarmi? Già il periodo non è dei migliori, anzi, arrivano ste cose e fanno veramente passare la voglia di continuare a lavorare in e per questo paese.
    Ringrazio tutti voi per l’aiuto,
    Nicola

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La legge di Stabilità 2013 prevede la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia.

      Secondo le nuove norme Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore (nella fattispecie la RAI ed il Comune), attraverso Equitalia, siano state interessate da una causa qualsiasi di inesigibilità. Quali possono essere, appunto, le circostanze a cui lei ha accennato:

      1) non avere mai avuto, nell’abitazione in cui si presume installato il televisore, alcuna utenza ENEL, che è un fatto facilmente accertabile;
      2) non aver fruito del servizio di smaltimento rifiuti in quanto quelli da lei prodotti sono esclusivamente rifiuti “speciali” (dovrebbe allegare anche le relative fatture del soggetto che le ha erogato i servizi).

      La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta e da un documento di riconoscimento.

      Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

      Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

      I moduli può scaricarli qui.

      Per impugnare le cartelle (contestualmente alla presentazione delle distanze di sospensione) le segnalo che l’ADUC fornisce il servizio di assistenza online “Scrivimi un ricorso” a costi accessibili e con un altissimo livello di professionalità e serietà. Spero che non siano anche loro in altre faccende affaccendati …

      Il problema, infatti, è che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per il ricorso (60 giorni). E’ inevitabile, allora, valutare l’opzione di impugnare comunque le cartelle, in attesa delle eventuali comunicazioni di non accoglimento, che potrebbero pervenire anche dopo 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!