Cartelle esattoriali notificate tramite posta elettronica certificata (Pec) » Scopriamo come funziona

Cartelle esattoriali notificate tramite posta elettronica certificata (Pec) » Scopriamo come funziona

A partire dal 1 giugno 2016 sussiste la possibilità di vedersi notificata, per chi ne abbia disponibilità, una o più cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata (PEC): scopriamo come funziona nel prosieguo dell'articolo.

Come già ampiamente esplicato nel nostro blog, ignorare una cartella esattoriale o far finta di non aver visto un avviso di giacenza nella propria cassetta postale (che riguardi una cartella o una multa cambia poco) non è affatto raccomandabile ed anzi può comportare notevoli inconvenienti e problematiche difficilmente risolvibili, nonché aggravi di costi e disagi.

Arriva quindi come una buona notizia, la possibilità di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata (Pec).

A partire dal 1 giugno 2016, infatti, grazie ad un decreto del pacchetto fiscale 2015, è attiva questa interessante alternativa, così da evitare disguidi postali e pellegrinaggi agli sportelli.

Un piccolo passo in attesa dell'attivazione del domicilio digitale, che permetterà ai cittadini che lo vorranno di ricevere via Pec tutte le comunicazioni e/o notifiche della pubblica amministrazione.

Per poter ottenere la notifica telematica delle cartelle esattoriali si deve inviare una richiesta all'agente della riscossione indicando l'indirizzo Pec, che comunque può essere comunicato anche successivamente.

Equitalia, dal 1 Luglio 2016 denominata Equitalia Servizi di riscossione spa, ha pubblicato sul suo sito il modulo da utilizzare con consegna presso gli sportelli od invio via posta elettronica certificata.

Ricevuta la richiesta, l'agente della riscossione può notificare le cartelle esattoriali esclusivamente presso l'indirizzo Pec indicato.

Da notare bene, però, che se l'indirizzo non risulta valido o attivo, la notifica viene eseguita mediante deposito presso gli uffici della locale camera di commercio con avviso pubblicato sul sito della stessa e inviato al destinatario per raccomandata a/r.

Stessa cosa se la casella risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi almeno 15 giorni dal primo invio.

Si fa presente che per le imprese (ditte individuali o società) e per i professionisti questa forma di notifica è l'unica possibile, con utilizzo degli indirizzi contenuti nell'archivio INI-PEC.

Si ricorda infine che in mancanza di richieste di notifica via Pec le cartelle continuano ad essere notificate nei modi tradizionali, ovvero tramite gli ufficiali della riscossione, i messi comunali o per raccomandata a/r.

La normativa di riferimento per le cartelle esattoriali notificate via PEC

Esaminiamo la normativa di riferimento per le cartelle esattoriali notificate via PEC.

Il decreto legislativo 159/2015, recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, espressamente, all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione Equitalia siano professionisti ed imprese individuali o società.

Solo con decorrenza 1°giugno 2016 però, viene data attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2015, tale differimento è stato necessario, al fine di assicurare agli enti (Camere di Commercio ed albi professionali) i tempi tecnici di adeguamento.

Di conseguenza, a partire da oggi Equitalia dovrà notificare le cartelle esattoriali alle categorie sopracitate, mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC.

L’invio telematico resterà, invece, opzionale per i contribuenti persone fisiche che non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo Pec e che quindi continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano.

In questi casi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta da parte del privato cittadino ed a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente ad Equitalia.

Dubbi e perplessità riguardo la notifica delle cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata

Ecco quali sono dubbi e perplessità riguardo la notifica delle cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata.

La nuova procedura di notifica via pec di Equitalia, essendo telematica, presenta ovviamente notevoli criticità in ordine alla validità della notifica, per effetto delle molteplici variabili che si potrebbero presentare.

Infatti, già nel periodo in cui Equitalia, in maniera facoltativa, notificava via PEC le cartelle esattoriali alle imprese, si sono riscontrate una serie di inefficienze, ad esempio nel caso di caselle di pec non attive e per le quali non erara stato segnalato il cambio di indirizzo.Ciò ha determinato che su circa 2,5 milioni di cartelle notificabili via PEC, solo 1 milione sono state trasmesse con successo.

La normativa tuttavia, ha previsto alcuni chiarimenti su possibili e probabili criticità che si potrebbero riscontrare.

Ad esempio, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, Equitalia invierà la cartella esattoriale telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e questa sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima.

Stessa procedura nel caso in cui la casella PEC risulti satura dopo almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni.

In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico in Camera di Commercio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La giurisprudenza però non sembra essere molto d’accordo con la nuova procedura telematica di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali.

Due recenti sentenze del 2016 infatti, la n. 611 del 26/02/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecce e la n. 1817 del 12/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, hanno dichiarato nulla la notifica attraverso la nuova procedura, a discapito di quanto sostenuto dalla legge.

Entrando nello specifico delle sentenze, viene affermato come la notifica a mezzo PEC non offrirebbe le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.

La Pec non fornirebbe, inoltre, piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario; ciò in quanto, diversamente dal sistema tradizionale di notifica cartaceo, ove tale circostanza è assicurata dalla presenza di un pubblico ufficiale, la PEC attesterebbe la sola disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente, senza alcuna prova certa dell’avvenuta lettura.

5 Agosto 2016 · Gennaro Andele


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