Cartelle esattoriali di Equitalia » L’iva sull’aggio di riscossione non pesa mai sul debitore

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L'Iva dovuta sull'aggio di riscossione delle cartelle esattoriali non pesa sul debitore

Come noto, il debitore raggiunto da una cartella esattoriale di Equitalia versa a titolo di aggio, ovvero il corrispettivo incassato per l’attività di recupero crediti dietro il mandato del Fisco o di altre amministrazioni pubbliche, il 4,65% in caso di pagamento entro 60 giorni e l’8% dal 61° giorno in poi.

Va ricordato, inoltre, che, a partire dal 20 ottobre 2012, per effetto del decreto legge 179/2012, l’aggio relativo all'attività di riscossione coattiva è divenuto imponibile ai fini IVA.

Il dubbio, dunque, si faceva forte da un po' di tempo a questa parte: ma l'IVA sull'aggio deve corrisponderla il il debitore o Equitalia?

L'Iva sull'aggio di riscossione della cartella esattoriale deve corrisponderla il debitore o Equitalia?

A questa domanda ha risposto il Ministero all'Economia e delle Finanze, grazie ad un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in commissione finanze, chiarendo che l'IVA è sempre a carico dell’ente creditore, che paga rispettivamente il 5,11% e l’1,76%.

Infatti, chiarisce il Ministero, al momento del riversamento all'ente creditore, l’agente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dell’ente medesimo, con addebito dell’Iva relativa all'aggio complessivamente spettante.

L’aggio spettante alla società che gestisce la riscossione è, pertanto, pari al 9,76% delle somme riscosse: ovvero l'8% fissato dalla legge aumentato del 22% a titolo di IVA.

In definitiva, comunque, l’IVA non incide mai sul contribuente.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, però, il regime di esenzione continua ad applicarsi invece ai corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, per i quali il contribuente può rivolgersi a una banca, a Equitalia o ad altro soggetto autorizzato.

E' bene, dunque, fare particolare attenzione alle cartelle esattoriali che si ricevono, controllando se l’aggio corrisponde effettivamente l’8% o ad una somma superiore.

Se l'aggio, infatti, risultasse superiore al limite predetto, è possibile che vi sia stata aggiunta l’IVA che, invece, non va onorata.

In questi casi, allora, sarà possibile ricorrere al giudice tributario.

13 Dicembre 2014 · Paolo Rastelli


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