Cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di multe per violazione codice della strada
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.
QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO
Eventuali ragioni di opposizione potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:
- nelle forme previste dall'articolo 615 codice di procedura civile (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'articolo 617 codice di procedura civile (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo per chiedere la sospensione del pagamento.
Se la sospensione viene concessa, e successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi
maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Commenti e domande
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