Opposizione a cartella esattoriale originata dal mancato pagamento della multa per violazione del Codice della strada

Multa mai notificata per violazione CdS e cartella di pagamento

In data 22/11/2011 ho ricevuto una cartella di Equitalia per una multa del 4 dicembre 2006 che non mi era mai stata notificata.

Ho fatto la richiesta di accesso agli atti ma, per l’evasione di tale procedura, a Roma occorrono 30 giorni e non posso più quindi fare ricorso al Giudice di Pace.

Dopo il tempo previsto mi hanno consegnato, oltre al verbale meccanizzato ed alla relazione di notifica non avvenuta per destinatario assente, questa lettera diretta alle Poste: "Con riferimento all'istanza, relativa all'oggetto, pervenuta al protocollo di questa U.

O., al numero QB/386433 del 30/11/2011, s'invia copia del verbale, e si precisa che da accertamenti effettuati, presso l'archivio informatico, risulta che lo stesso è stato perfezionato con l'invio della raccomandata (vedi allegato), che ad oggi non è in ns. possesso. Pertanto, Poste Italiane, è invitata a fornire quanto richiesto, direttamente all'interessato. f.to Pelusi Pasquale”.

C’è da rilevare inoltre che nel verbale meccanizzato esiste un numero di raccomandata senza data e la data perfezionamento notifica / comp. giacenza è il 07-05-2007. A me sembra quindi prescritta ma adesso cosa posso fare?

Cartelle esattoriali originate da multe che non sono state mai notificate al trasgressore o al coobbligato

Presumo che lei sia la stessa persona che si è già rivolta al Messaggero di Roma. Avevo annotato la sua domanda, perchè mi sembrava meritevole di attenzione ed avevo intenzione di dedicare un articolo all'argomento.

Lei, in quella circostanza, scrive:

In data 22/11/2011 ho ricevuto una cartella di Equitalia relativa ad una multa del 6 dicembre 2006 che non mi era mai stata notificata. Naturalmente, per poter verificare che la procedura allora seguita fosse stata corretta, sono andata alla sede di Via Ostiense ed ho fatto la richiesta di accesso agli atti ma, per l’evasione di tale procedura, occorreranno 30 giorni!

In breve: per fare ricorso al Giudice di Pace (€ 38) per mancata notifica ho tempo 30 giorni, ma, per conoscere se ho ragione di farlo ho sempre 30 giorni di tempo! Non vi sembra che ciò possa costituire una violazione del diritto di difesa così come stabilito dall'articolo 24 della Costituzione?

A beneficio anche degli altri lettori, è necessario innanzitutto introdurre quelli che sono i rimedi esperibili ad oggi, nel momento in cui si riceve una cartella esattoriale originata da multe.

Alla luce della giurisprudenza consolidata e tenuto conto dell'entrata in vigore del decreto legge 150/2011 - che ha abrogato gli articoli 22, 22 bis e 23 della legge  24 novembre 1981, numero 689 (ma non l'articolo 27) - possiamo così riassumere i rimedi esperibili da chi riceve la notifica di una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie (fra cui anche le multe per violazione al codice della strada) sono:

1. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
2. l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile alla cartella esattoriale originata da multa per violazione al CdS

L’opposizione all'esecuzione è il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l'inesistenza del titolo per mancata notifica numero d.r.) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale  riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il ricorso a cartella esattoriale deve essere proposto al giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

L’opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 617 codice di procedura civile) per la notifica di una cartella esattoriale originata da multa per violazione del CdS

Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità dell'azione di ricorso a cartella esattoriale di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Conclusioni sulle modalità di opposizione a cartella esattoriale originata da multa

Ora, tornando al caso in esame, andava correttamente applicata la procedura ex articolo 615 codice di procedura civile Ma, per evitare un ricorso "al buio" era necessario prima sapere se effettivamente il verbale di multa era stato notificato o meno nei termini di legge. In questo contesto nasce il problema. La PA ha trenta giorni di tempo per rispondere ad una istanza di accesso agli atti. Lo stesso tempo, ahimé, necessario per presentare ricorso al Giudice di Pace dopo la notifica della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa per violazione al codice della strada che si ritiene, con motivazioni fondate, mai essere stata notificata..

Tuttavia, e rispondo finalmente alla sua domanda, l'opposizione ex articolo 617 potrà essere esperita durante l'esecuzione coattiva conseguente all'omesso pagamento della cartella esattoriale. Ovvero appena Equitalia disporrà e le notificherà il fermo amministrativo su un veicolo o un'ipoteca su un'immobile di sua proprietà (cosa che comunque non potrebbe fare se la cartella esattoriale è originata da multe) o esperirà altre azioni esecutive. In quel momento lei avrà certezza dell'eventuale inesistenza giuridica della notifica del verbale di multa. In tale evenienza saranno nulli il titolo esecutivo (la cartella esattoriale) che dal mancato pagamento della multa ha avuto origine, nonché tutti gli atti esecutivi conseguenti.

Invece, se le risultanze dell'accesso agli atti propenderanno per una notifica del verbale di multa effettuata correttamente, potrà pagare l'importo iscritto a ruolo, seppur gravato da ulteriori interessi e spese.

Capisco che quella proposta non è certo la soluzione ideale. Ma altro non si può fare se non rassegnarsi a pagare la cartella esattoriale per poi, magari, scoprire che la notifica del verbale di multa era illegittima.

Questo accade perchè nessuno sembra accorgersi della contraddizione esistente nello stabilire un termine di 30 giorni per proporre ricorso al Giudice di Pace - allo scopo di eccepire una notifica mai effettuata oppure eseguita non correttamente - e quello, sempre di 30 giorni, che la PA si riserva per fornire la documentazione probante finalizzata a sancire la correttezza o meno della notifica. In pratica si costringe il cittadino, che riceve una cortella esattoriale originata da una molta che presume non correttamente notificata o mai notificata, a proporre un ricorso al buio. Oppure a rinunciare al ricorso o, ancora, a farsi carico di ulteriori spese, se decide di opporsi all'esecuzione coattiva (ex articolo 617 codice di procedura civile) una volta conosciuto l'esito dell'accesso agli atti.

E, poi, si parla tanto di contenere i costi della giustizia!

In ogni caso, sono d'accordo. La vicenda denunciata palesa una evidente violazione del diritto di difesa, così come stabilito dall'articolo 24 della Costituzione.

24 Ottobre 2012 · Simonetta Folliero


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