La notifica della cartella esattoriale » Procedura vizi ed errori nel perfezionamento: il riepilogo

La notifica della cartella esattoriale » Procedura vizi ed errori nel perfezionamento: il riepilogo

Tutto ciò che devi conoscere sulla notifica della cartella esattoriale: le varie procedure, il perfezionamento, ed eventuali vizi che la rendono nulla.

Come noto, notificare, significa portare a conoscenza del cittadino/contribuente la sua posizione debitoria e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine. In caso della cartella esattoriale la decorrenza è di 60 giorni.

La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del contribuente (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata. In caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce.

Da notare bene che la ricevuta di ritorno costituisce in questo caso la principale prova dell'avvenuta notifica e l'eventuale mancata compilazione della relata di notifica NON costituisce irregolarità tale da rendere la stessa nulla, poiché la relata non e' un requisito essenziale nelle notifiche a mezzo posta.

In questo senso si è anche espressa, più volte, la Corte di Cassazione. Secondo altri orientamenti, pur potendo dirsi nulla la notifica priva della compilazione della relata, la nullità viene sanata dal ricorso secondo il principio del raggiungimento dello scopo e quindi la notifica e' valida e non certo inesistente.

La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' perciò opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

Bisogna poi verificare se vi sono errori relativi alla persona del destinatario oppure vizi inerenti alla notifica.

La notifica della cartella esattoriale, infatti, deve essere effettuata entro un termine di decadenza differente a seconda dell’oggetto del ruolo.

In mancanza del rispetto di tale termine, la cartella si deve considerare non dovuta poiché l'agente della riscossione Equitalia è decaduto dalla relativa pretesa.

La notifica, come accennato, può essere effettuata solo da determinati soggetti indicati per legge:

  • gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dall'Agente della Riscossione;
  • i messi notificatori nominati temporaneamente dall'Agente della Riscossione;
  • i messi comunali previa convenzione tra Agente della Riscossione e Comune;
  • gli agenti della polizia municipale previa convenzione tra Agente della riscossione e comune;
  • l’Agente della Riscossione direttamente, senza intervento di altro soggetto oppure tramite il servizio postale con raccomandata a.r.

A tal fine, va detto, che è nulla la notifica effettuata con un servizio di poste private.

Qualora il contribuente riscontri delle vere e proprie disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra cittadini e l’amministrazione finanziaria, può anche rivolgersi al Garante del contribuente, inviando un’istanza in carta libera.

Vediamo, ora, procedure e vizi nel dettaglio.

La notifica della cartella esattoriale nelle mani del destinatario

Quando la notifica della cartella esattoriale avviene nelle mani del destinatario

Secondo quanto disposto dal codice di procedura civile la notifica della cartella esattoriale avviene, di norma, mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario.

La notifica avviene presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale giudiziario stesso.

Qualora il destinatario rifiuti di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario annota la cosa sulla relata. In questa fattispecie, la notifica si da' comunque per avvenuta.

E' importante sapere, comunque, che la notifica della cartella esattoriale si perfeziona, per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste.

Per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione.

La notifica della cartella esattoriale a soggetti terzi

Informazioni indispensabili sulla notifica della cartella esattoriali a terzi.

La notifica della cartella esattoriale a terzi può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non sia presente.

La cartella esattoriale, infatti, può essere consegnata nelle mani di terzi, che possono essere esclusivamente:

  1. persone di famiglia, purché non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  2. gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purché non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  3. il portiere dello stabile;
  4. i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In tali fattispecie la cartella esattoriale deve essere consegnata, insieme alla relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso.

Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

In una pronuncia della Cassazione, infatti, è stato sancito che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno stretto dominio, sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità della notifica.

Da notare bene, infine, che in caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto milleproroghe.

La legge, infatti, ha sancito l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.

E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale che evidenziava la diversità della notifica tramite ufficiale giudiziario (più garantista per il contribuente) da quella postale.

In caso di lesione del diritto alla riservatezza, riguardo alle modalità di notifica a persona diversa dal destinatario, non può essere messa in dubbio la validità' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.

La legge sulla privacy riconosce, infatti, la risarcibilità sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

In tale fattispecie la notifica si perfeziona dalla data di ricezione della cartella esattoriale in mano o dei terzi abilitati.

La notifica per giacenza della cartella esattoriale

Tutto le informazioni sulla notifica per giacenza della cartella esattoriale.

Se la cartella esattoriale non può essere personalmente notificata ne' al debitore ne'a soggetti terzi, la stessa viene depositata nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'irreperibilità assoluta, la procedura e' la stessa, escluso l'invio della raccomandata a/r, ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r, da parte delle poste, inerente la giacenza.

In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potrà comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

Da notare bene che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da' per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa.

Ciò, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove già 10 giorni vengono conteggiati.

E' importante sapere che la notifica si perfeziona, in tale fattispecie, dalla data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

La notifica della cartella esattoriale ai cittadini italiani residenti all'estero

Tutto ciò che bisogna conoscere sulla notifica della cartella esattoriale ai cittadini italiani residenti all'estero.

Le cartelle esattoriali destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.

L'agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario.

Innanzitutto, però, deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi può tentare l'utilizzo delle autorità consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r.

Queste nuove modalità sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità delle precedenti disposizioni di notifica che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune.

Una volta chiarite le varie procedure di notifica delle cartelle esattoriali esporremo, nei paragrafi seguenti, i gli errori più comuni commessi dall'Agente della Riscossione nella notifica della cartella esattoriale. Vizi che, di norma, rendono nullo l'atto.

I vizi più comuni nella notifica di una cartella esattoriale

Quali sono i vizi più comuni nella notifica di una cartella esattoriale.

In generale, una cartella esattoriale può essere contestata per vizi formali propri.

Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia' pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l’atto con il quale l’Amministrazione rende noto al contribuente l’obbligo di pagare una determinata somma.

Se prima della cartella non e' stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.

Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.

Riguardo i possibili vizi di notifica, ricordiamo ancora una volta, che questa va effettuata secondo le seguenti regole, a pena di nullita'.

La notifica della cartella puo' essere fatta:

  • nelle mani proprie del destinatario (ovunque questi si trovi);
  • nelle mani di soggetti terzi (in questo caso solo nel domicilio del destinatario).

Possono ricevere la notifica i seguenti soggetti terzi:

  1. persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  2. gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  3. il portiere dello stabile;
  4. i vicini di casa che accettino il ricevimento.

Se la notifica non e' fatta a mani del destinatario, l’atto deve essere consegnato, con la relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

In caso di notifica a mezzo posta, vi e' l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

23 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi


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