Cartella esattoriale scaduta? » Ecco come impugnarla

Cartella esattoriale di equitalia scaduta? Ecco come effettuare il ricorso. Tutte le istruzioni, dal reclamo-mediazione alla costituzione in giudizio, all'interno dell'articolo.

Molto spesso, al contribuente, capita di ricevere una cartella esattoriale di Equitalia per tributi ormai scaduti: parliamo della cosiddetta decadenza.

I termini, infatti, per chiedere ai contribuenti le somme derivanti da accertamenti o, comunque, da tributi non pagati, è di cinque anni dal momento in cui è maturato il diritto per l’amministrazione finanziaria.

Vi spieghiamo, dunque, cosa dovrà fare il destinatario della cartella esattoriale non dovuta per poter far valere, davanti ai giudici, il proprio diritto e chiedere l’annullamento dell’atto di Equitalia.

Se si tratta di una cartella esattoriale per un'imposta non superiore a 20.000 euro, c’è prima l’obbligo di procedere al reclamo-mediazione.

Durante la fase del reclamo, l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale è sospesa e non c’è il rischio di trovarsi Equitalia, fuori dalla porta di casa, con un’ipoteca o, in banca, con un pignoramento del conto conto corrente.

L’istanza di reclamo si deve presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, a meno che che non si tratti di un diniego tacito di rimborso dove il reclamo è presentabile decorsi 90 giorni dalla richiesta fatta all’ufficio competente.

Si tratta, dunque, degli stessi termini previsti per la proposizione del ricorso alla Commissione da parte del contribuente.

La notifica dell’istanza di reclamo deve essere effettuata, come un qualsiasi ricorso, a mezzo di ufficiale giudiziario, mediante la consegna diretta all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente, che successivamente, rilascia la ricevuta.

Inoltre, è possibile presentare la notifica dell'istanza direttamente a mezzo del servizio postale alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione, o non ha emanato l’atto richiesto dal contribuente, che poi provvede con strutture diverse e autonome rispetto a quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.

Ricordiamo che il reclamo può produrre effetti processuali, essendo considerato una sorta di anticipazione del ricorso.

Pertanto, lo stesso, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l’introduzione del giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Nel reclamo, quindi, devono essere indicati tutti gli elementi e devono essere riprodotte tutte le eccezioni e i motivi per i quali si censura l’atto impugnato. Inoltre, deve essere presente una proposta di annullamento totale o parziale dell’atto sulla base dei medesimi motivi per i quali si impugna.

È invece discrezionale la possibilità di prevedere al suo interno anche una proposta di mediazione.

Se il reclamo-mediazione non dovesse portare alla soluzione della vertenza, bisognerà proporre ricorso sia contro l’agenzia delle Entrate, per quanto riguarda il contenuto della cartella, sia contro Equitalia, per la tardività della notifica ed altri vizi.

In realtà, il contribuente non deve presentare un nuovo ricorso in quanto il reclamo diviene esso stesso ricorso, di cui produce gli effetti, e da tale momento decorrono i 30 giorni per le parti relativi alla costituzione in giudizio.

I tempi per impugnare sono in ogni caso di 60 giorni e, pertanto, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale andrà notificato il ricorso sia all'Agenzia delle Entrate che ad Equitalia.

La notifica del ricorso a Equitalia va eseguita o tramite ufficiale giudiziario o tramite raccomandata, non potendosi procedere con deposito diretto: alcuni giudici di merito hanno confermato l’inammissibilità della notifica eseguita direttamente ad Equitalia.

Comunque, la costituzione in giudizio, ovvero il deposito del ricorso in Commissione tributaria, va ordinariamente effettuata entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ma, essendoci l’obbligo di reclamo, è sospesa sino al termine di questa fase.

Non sono rari i casi in cui i difensori di Equitalia hanno rilevato la tardività dei ricorsi presentati oltre il termine di 30 giorni, nonostante l’esistenza della fase di mediazione, in quanto la norma sul reclamo, secondo questa tesi, interesserebbe esclusivamente l’agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l’amministrazione finanziaria ha confermato che la sospensione della costituzione in giudizio vale anche per l’agente della riscossione.

Pertanto, concludendo, che il ricorso dovrà essere notificato a entrambi gli enti, unitamente al reclamo, e si dovrà attendere, per la costituzione in giudizio, il termine della fase di mediazione.

Se quest’ultima si concludesse positivamente, non sarà necessario alcun giudizio.

3 Agosto 2014 · Stefano Iambrenghi


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