Ricorso – impugnabile la “comunicazione di iscrizione a ruolo” spedita a mezzo posta

Identificazione degli atti impugnabili in sede di accertamento e processo tributario

Con la pronuncia numero 14373 del 15 giugno 2010, la Suprema Corte afferma che è possibile impugnare la comunicazione di iscrizione a ruolo delle somme dovute, spedita al contribuente debitore a mezzo del servizio postale. I giudici stabiliscono così un principio importante in materia di accertamento e contenzioso tributario, equiparando la semplice comunicazione di iscrizione a ruolo agli atti autonomamente impugnabili previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo numero 546/1992.

Nella sentenza numero 14373 del 2010 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del problema relativo all'identificazione degli atti impugnabili in sede di accertamento e processo tributario, pronunciandosi a favore dell'impugnabilità della “comunicazione di iscrizione a ruolo”, che viene equiparata alla cartella esattoriale.

Il decreto legislativo numero 546/1992 all'articolo 19 elenca gli atti emanati dall'Amministrazione finanziaria o da un altro Ente che possono essere impugnati dal contribuente. In particolare, è possibile presentare ricorso avverso il ruolo o la cartella esattoriale notificati al debitore sottoposto ad accertamento fiscale. Nel ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dal contribuente se l’accertamento è divenuto definitivo; ovvero, la metà delle imposte contestate nel caso in cui venga impugnato l’atto dell'Ufficio.

La disposizione di cui al citato articolo 19 sancisce inoltre che gli atti “diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente”. Pertanto la legge non prevede espressamente la possibilità di impugnare la comunicazione di iscrizione a ruolo in quanto atto non citato nel decreto legislativo numero 546/1992.

Impugnabilità della comunicazione di iscrizione a ruolo spedita a mezzo posta - La vicenda

Un contribuente impugna l’atto con il quale il proprio Comune gli richiedeva il pagamento di una somma a titolo di Tarsu, avendo in realtà già provveduto al pagamento di tale tributo. Contestualmente viene impugnata la relativa delibera della Giunta dell'Ente locale, il ruolo e la comunicazione di iscrizione a ruolo.

I giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente, rilevando che la sola comunicazione di iscrizione a ruolo non è atto autonomamente impugnabile, non avendo né le caratteristiche della cartella esattoriale, né del ruolo.

Anche i giudici di secondo grado hanno sostenuto la stessa tesi, sottolineando che la comunicazione di iscrizione a ruolo non è un atto idoneo a produrre effetti giuridici e pertanto il contribuente non ha alcun interesse a proporne ricorso.

La pronuncia della Cassazione sull'impugnabilità della comunicazione di iscrizione a ruolo

I giudici della Suprema Corte, adita avverso la decisione dei giudici di merito, hanno accolto il ricorso del contribuente, ribaltando di fatto il giudizio espresso sia in primo che in secondo grado.

Secondo la Corte, l’atto qualificato come “comunicazione di iscrizione a ruolo” spedito a mezzo posta ordinaria e non tramite notifica, è da ritenersi atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 32, co 1, lettera a) del decreto legislativo numero 46/1999. Tale decreto disciplina la fattispecie relativa alla riscossione spontanea delle imposte dovute a mezzo ruolo, prevedendo che si considera tale la riscossione da effettuare a “seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento”. Questa fattispecie è da applicarsi al caso in esame in quanto il contribuente ha provveduto spontaneamente al pagamento del tributo richiesto dal proprio Comune.

In subordine, i giudici di legittimità sostengono che la comunicazione di iscrizione a ruolo non è atto privo di effetti giuridici e quindi il contribuente ha l’interesse a impugnarlo a tutela della propria situazione giuridica.

Nel caso concreto l’interesse del contribuente scaturisce proprio dalla comunicazione ricevuta a mezzo posta poiché contiene “la determinazione dell'esatta somma dovuta […]” e la specifica che “in mancanza del suo pagamento seguirà l’iscrizione a ruolo […]”. Pertanto, tale atto si qualifica come una vera e propria liquidazione dell'imposta e quindi è da giudicare equipollente alla cartella esattoriale, impugnabile ai sensi del decreto legislativo numero 546/1992.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 15/06/2010, numero 14373)

di Chiara Rossini da Ipsoa Fisco

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2 Luglio 2010 · Andrea Ricciardi


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