Cartella esattoriale nulla se la relata non indica la data di eseguita notifica

In tema di notifica di cartelle di pagamento da parte di Equitalia la Corte di Cassazione ha di recente ribadito un indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di legittimita' che, nonostante faccia ancora fatica a trovare spazio tra le Commissioni di primo e secondo grado, rappresenta sicuramente una buona notizia per tutti i contribuenti soggetti all'azione dell'esattore.

Si fa particolare riferimento alla sentenza numero 398/2012 del 13 gennaio 2012, che ha affrontato nuovamente il tema della relazione di notifica che deve accompagnare tutti gli atti soggetti a notifica.

Il caso affrontato dai giudici era relativo a una cartella la cui relazione di notifica contenuta nella copia consegnata al contribuente, sebbene compilata, risultava carente di alcuni elementi e, cioè, della indicazione della data dell'eseguita notifica.

A tal proposito i giudici, richiamando un proprio precedente, hanno esplicitamente affermato che “ai fini della validità della notifica ai sensi dell'articolo 148 codice di procedura civile, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'articolo 160 codice di procedura civile”.

Per tali ragioni, rilevando che non era contestato che nella copia della relata di notifica consegnata al contribuente non risultava indicata la data della consegna, la Suprema Corte dichiarava la cartella impugnata insanabilmente nulla, annullando di conseguenza la pretesa del concessionario.

L’indirizzo appena descritto, come detto, non è per nulla innovativo o isolato (la stessa sentenza numero 398/2012 richiama propri precedenti) e, anzi, non rappresenta altro che la semplice applicazione delle norme di legge in tema di notifica di atti tributari e cartelle di pagamento.

Tuttavia, è ben intuibile la ragione per cui fatica a trovare spazio tra i giudici di merito: la quasi totalità delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia, infatti, risulta addirittura priva della relazione di notifica e l’avallo della corretta interpretazione della Corte di Cassazione, di cui si è appena dato atto, comporterebbe l’annullamento di esse e in molti casi l’impossibilità di riscuotere i crediti sottostanti.

La “ragione di Stato” sottostante non è però sufficiente, a modesto parere di chi scrive, per giustificare violazioni macroscopiche delle regole procedurali, in quanto queste, ben lungi dal rappresentare vuoti formalismi, sono l’espressione della necessità di tutelare anche gli interessi dei contribuenti, oltre quelli del fisco.

Per questo si ritiene di dover salutare positivamente la pronuncia citata, che fornisce ulteriori e validi argomenti di difesa nel caso (purtroppo frequente) di attività illecite dell'agente della riscossione.

22 Febbraio 2012 · Anonimo


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Una risposta a “Cartella esattoriale nulla se la relata non indica la data di eseguita notifica”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    Una sentenza del Giudice di Pace di Fasano ha statuito che la cartella esattoriale di Equitalia è nulla se la relata di notifica è lacunosa o comunque incompleta. Il provvedimento giurisdizionale è stato emesso dal Giudice di Pace coordinatore, dott. Giovanni Quaranta, al termine di una causa di opposizione avverso una cartella di pagamento, relativa a un verbale di infrazione al Codice della Strada. Questo verbale, secondo la competente Prefettura, era divenuto definitivo, e dunque la relativa sanzione pecuniaria era stata iscritta a ruolo. Ora, oltre al fatto che tale definitività, nel caso specifico, era insussistente, in quanto la relativa ordinanza di convalida non era stata mai notificata all’interessato, il GdP di Fasano ha accolto un altro importante rilievo del ricorrente, cioè quello, come già detto, della nullità e inesistenza della notifica della cartella di pagamento, non essendo stata redatta la relata di notifica sia sull’originale che sulla copia notificata.

    «Sul punto – osserva il Giudice di Pace dott. Quaranta – è recentemente intervenuta la Suprema Corte, che in caso analogo ha statuito, con la sentenza n. 398 del 13 gennaio 2012, la nullità della cartella esattoriale per difetto di relazione di notifica. Affermano gli “ermellini” che “ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”. Nella fattispecie – continua il GdP di Fasano – la relata è priva, tra l’altro, anche della data della eseguita notifica, di talchè, secondo la Suprema Corte, “ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti”, come, appunto, l’impugnazione dello stesso atto (…) La pur prevista possibilità di notificazione della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non esclude la necessità e l’obbligo della relata».

    La corretta compilazione della relata è dunque un obbligo, «la cui mancanza – conclude il Giudice di Pace –, se pur non qualifica detta notifica come inesistente, è idonea, invece, a farla ritenere affetta da nullità insanabile. Anche per tale motivo la opposta cartella deve ritenersi nulla». Accogliendo questo ricorso contro la cartella Equitalia, il GdP di Fasano ha conseguentemente condannato la stessa Equitalia e la competente Prefettura a pagare le spese di giudizio, sia pur contenute nei limiti del rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.

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