Cartella esattoriale per iva » Annullata se si rinuncia all’eredità

La rinuncia all'eredità salva dalla cartella esattoriale per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni.

Non deve versare l’Iva e le sanzioni il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale se ha fatto la rinuncia all'eredità e anche quando ha già ricevuto un valido accertamento.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27093/13.

Considerazioni sulla pronuncia in merito a cartelle esattoriale e rinuncia eredità

La Cassazione conferma un principio analogo già espresso in altre sentenze, ovvero che l’erede, ancorché avesse ricevuto la cartella esattoriale relativa ad un accertamento sul de cuius, non è tenuto al versamento né della maggiore imposta né delle sanzioni se ha fatto espressa rinuncia all'eredità.

Nel caso in questione, alla madre di un erede era stata notificata una cartella esattoriale relativa a maggior IVA e relative sanzioni, relative all'anno d’imposta 1998, in seguito ad un atto di accertamento, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.

L’atto era stato notificato alla mamma in quanto esercente la potestà di genitore sul figlio ritenuto solidalmente responsabile in quanto erede.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo aveva accolto il ricorso del genitore e successivamente la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza 74/64/2010 aveva respinto l’appello da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La CTR Lombardia aveva motivato la propria decisione sul rilievo che la cartella, diretta al genitore, non ne specificava la qualità di coobbligata, cosicché né il genitore né l’erede, che aveva rinunciato all'eredità, potevano essere individuati tra gli obbligati.

L’Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa in Cassazione.

La Suprema Corte nella propria sentenza evidenzia come in capo all'erede, ovvero al figlio della contribuente destinataria della cartella esattoriale, non era mai sorta l’obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell'originario debitore, sicché la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che nella cartella era erroneamente indicata come soggetto d’imposta che non poteva ritenersi obbligato.

Pertanto viene confermato l’annullamento della cartella in base al vizio di erronea individuazione del soggetto titolare di imposta.

16 Dicembre 2013 · Giuseppe Pennuto


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