La cartella esattoriale – notifica al destinatario, a soggetti terzi, all’estero e per giacenza

Cosa vuol dire notificare una cartella esattoriale

Notificare, in termini giuridici, vuol dire "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di effettuare il pagamento entro un termine (nel caso specifico di 60 giorni).

La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure servendosi del servizio postale, in busta chiusa spedita con raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto la notifica si dà comunque per avvenuta

Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si dà comunque per avvenuta.

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE A SOGGETTI TERZI

Questo tipo di notifica può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, può essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

  • persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio", sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.

Note importanti sulla notifica della cartella esattoriale

  • in caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi, con invio di una seconda raccomandata a/r. non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l'articolo 7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.
  • In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non può essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

La notifica della cartella esattoriale quando il destinatario dell'atto è momentaneamente irreperibile

In questo caso la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Infatti, se l'atto non può essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.

In questo caso l'atto si dà per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE ALL'ESTERO

Le cartelle esattoriali destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio ultimo reddito in territorio nazionale.

L'agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi può tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'articolo 142 codice di procedura civile).

Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale numero 366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 articolo 58 e 60 e dal dpr 602/73 articolo26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08)

Quando si perfeziona la notifica della cartella esattoriale per il mittente (Equitalia) e quando per il destinatario debitore

E' importante sapere che la notifica si perfeziona:

  • per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  • per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Tratto da ADUC - Articolo originale

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2 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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Una risposta a “La cartella esattoriale – notifica al destinatario, a soggetti terzi, all’estero e per giacenza”

  1. karalis ha detto:

    Il contribuente e l’unico a sopportare le incertezze non meglio elaborate dall’amministrazione tributaria .
    Di solito gli ufficiali Giudiziari esattori del fisco , non menzionano la data e l’ora nella cartella esattoriale che è passato presso l’abitazione per la detta notifica, inoltrando la cartella esattoriale presso l’ufficio della Casa Comunale in modo da perfezionare la notifica, tale illegittimità di comportamento crea notevoli danni al contribuente che ignaro di dette angherie di violazioni commessi dai messi esattori – Posso solo dire che nella mia esperienza la legge non tutela il contribuente che lo mette in condizione di non rispettare la legge; sappiamo che noi contribuenti non siamo avvocati o organi che secondo legge devono sapere tutto ; ma sappiamo che lo Stato abilita i professionisti a cui bisogna rivolgersi e tali professionisti non preparati mettono a repentaglio la vita di una persona malcapitato di rivolgersi ai detti professionisti. Se vi racconto quello che è successo al sottoscritto con prove probatorie cartacee ognuno si guarda davanti allo specchio e dice sono il primo fesso o di quelli fessi che credono alla Giustizia?!!!…..
    Sono pronto a discutere con chiunque mi interpella per far capire che la Giustizia non esiste ; ma esiste solo per pagare le tasse e poi deve stare zitto…….
    Pescara 09.09.2008 F.TO Morosini Leonardo

    Commento di Leonardo | Martedì, 9 Settembre 2008 |

    Parlane e scrivine quanto vuoi.

    Su questo blog sei il benvenuto.

    Ciao

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