Cartella esattoriale di equitalia » E’ legittima la notifica alla domestica

Cartella esattoriale di equitalia » E' legittima la notifica alla domestica

In tema di notifica di cartella esattoriale, qualora il postino trovasse solo la domestica, o la badante, nell'appartamento del destinatario legittimo, la firma di quest’ultima sull'atto di Equitalia non rende invalida la notifica.

Se il postino, infatti, consegna la cartella esattoriale alla domestica, la notifica da parte di Equitalia è ugualmente valida.

La presenza di tale soggetto all'interno della casa del destinatario dell'atto, dipende proprio dal consenso di quest’ultimo o dei suoi conviventi e, pertanto, ne subisce tutte le conseguenze in tema di ricevimento degli atti.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 7379/14.

La notifica della cartella esattoriale alla domestica è valida

E' valida la cartella esattoriale notificata alla domestica o la badante del destinatario legittimo dell'atto di equitalia.

A norma di legge, la consegna della cartella esattoria si considera effettuata in modo corretto se ricevuta dal destinatario o, in sua assenza, dai familiari conviventi o, infine, dalle persone addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Ebbene, in quest’ultima categoria rientra a pieno titolo anche la domestica, sia pure se faccia un orario di lavoro saltuario o, addirittura, se non risulti regolarizzata nelle forme del rapporto di lavoro stabile.

Ciò è quanto si evince dalla pronuncia esaminata.

A parere degli Ermellini, infatti, non è importante che la donna sia un soggetto totalmente estraneo all'ambito familiare del destinatario della cartella. Ciò, perché, trovandosi nello stesso appartamento del ricevente dell'atto, aveva il presumibile consenso suo o dei suoi conviventi.

23 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!