Cartella esattoriale originata da multa » Illegittima se non riparte dall’opposizione

La cartella esattoriale originata da multe è nulla se basata sulla contravvenzione e non sulla sentenza del giudice.

Se vi è stata opposizione ad una contravvenzione per violazione del codice della strada, la cartella esattoriale che rimanga fondata sul verbale è illegittima. E ciò anche se il ricorso si è concluso col rigetto da parte del giudice di pace.

In simili casi il titolo esecutivo diventa la sentenza per cui è ad essa che deve riferirsi la cartella del Fisco.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20983/2014.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, quando un automobilista, ricevuta una multa e proposto ricorso al giudice di pace, perde la causa, essendo obbligato pagare la contravvenzione, Equitalia deve, nella cartella esattoriale, indicare, quale debito principale, la sentenza di rigetto dell’opposizione e non il verbale che, a monte, aveva accertato l’infrazione.

Al contrario, la cartella esattoriale è nulla e può essere impugnata perché nulla è dovuto dal suo destinatario.

A parere degli Ermellini, infatti, la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

Pertanto, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento.

Dunque, la pubblica amministrazione non può agire in via esecutiva, contro l’automobilista, vantando un titolo diverso da quello reale: pena l’impossibilità, per il debitore, di poter opporre una valida difesa.

In parole povere, quindi, l’atto dell’agente della riscossione si deve basare sull'effettivo titolo in mano all'ente pubblico e non, invece, quello che era all'origine di tutta la vicenda giudiziaria.

7 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!