Rateazione cartella esattoriale – nuovi modelli di istanza per società di persone, in contabilità semplificata ed ordinaria, e ditte individuali in contabilità ordinaria

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Con la direttiva del 6 ottobre 2008  inviata da Equitalia alle 25 societa’ partecipate si semplificano i calcoli per individuare la situazione di difficolta’ temporanea, che da’ luogo alla possibilita’ di versare a rate le imposte per le domande di valore oltre 5 mila euro.
In particolare le novita’ riguardano le istanze presentate da ditte individuali in contabilita’ ordinaria, societa’ di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti ecclesiastici. Per queste societa’, che non sono obbligate a redigere un bilancio dettagliato, bastera’ determinare gli indici, che servono a individuare la temporanea situazione di difficolta’, in forma aggregata, senza il dettaglio delle singole voci che concorrono alla loro formazione.

Per le domande sotto i 5mila euro, la dilazione continuera’ a essere concessa con una semplice richiesta motivata.

Esaminiamo la nuova direttiva, il nuovo prospetto per il calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa, nonchè il nuovo modello per l’istanza di rateazione per le e società di persone, in contabilità ordinaria e semplificata, e per le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Anche per le società di persone, in contabilità ordinaria e semplificata, e per le ditte individuali in contabilità ordinaria la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa dovrà, per il futuro, avvenire in forma aggregata.

In effetti, neanche i soggetti in argomento sono sottoposti all'obbligo di redazione del bilancio nelle  specifiche forme di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, cosicché anch'essi potrebbero incontrare difficoltà a ricavare, dalle loro scritture contabili, i dati necessari a fornire una rappresentazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa equivalente a quella individuata nella citata direttiva DSR/NC/2008/017 e riformulata nella presente.

Pertanto, per tali soggetti:

  1. la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa dovrà avvenire in forma aggregata;
  2. al denominatore dell'Indice Alfa dovrà essere indicato il totale valore dei ricavi e dei proventi;
  3. limitatamente alle richieste di rateazione di importi superiori a15.000,00 euro, la predetta determinazione dovrà essere effettuata sulla base di apposita comunicazione, sottoscritta da uno dei seguenti professionisti:



  • revisori dei conti;
  • consulenti del lavoro;
  • studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano awocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all'albo dei revisori dei conti.




Nel caso in cui il totale valore ricavi e proventi da inserire al denominatore dell'Indice Alfa si riferisca ad un periodo infrannuale, varranno le prescrizioni formulate nella precedente direttiva numero DSR/NC/2008/025.

Da ultimo, facciamo presente che le società di persone, in regime di contabilità semplificata ed ordinaria, e le ditte individuali in contabilità ordinaria, se non hanno ancora prodotto la documentazione prevista dalla direttiva DSR/NC/2008/17, potranno avvalersi, su loro richiesta, delle semplificazioni documentali previste nel presente paragrafo anche per le istanze già  presentate, che, salvo che in tale eventualità, continueranno ad essere trattate sulla base delle preesistenti istruzioni.

Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione delle indicazioni preesistenti ai procedimenti già avviati comporti - in virtù dei valori che l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa assumono sulla base della documentazione già acquisita - il rigetto dell'istanza, all'interessato dovrà essere preventivamente inviata una comunicazione, nella quale lo stesso dovrà essere informato della possibilità di rideterminare, entro dieci giorni, l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa in conformità al prospetto di cui all'allegato numero 3.

Riepiloghiamo di seguito la documentazione che dovrà essere presentata da tali soggetti in allegato all'istanza di rateazione:

  1. il prospetto di cui all'allegato numero 3, contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa in forma aggregata;
  2. una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  3. con esclusivo riferimento agli importi superiori a 15.000,00 euro, una comunicazione relativa al valore dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa sottoscritta da uno dei seguenti professionisti:

a) revisori dei conti;
b) consulenti del lavoro;
c) studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all'albo dei
revisori dei conti.

Naturalmente, l'agente della riscossione che riceve l'istanza, per gli importi superiori a 15.000,00 euro, dovrà controllare la rispondenza dell'importo di tali indici - esposti nel prospetto allegato all'istanza - alla  comunicazione del professionista relativa a detti valori.

I modelli per la presentazione delle istanze sono i seguenti:

Per porre una domanda sulla rateazione della cartella esattoriale, sui nuovi modelli di istanza per società di persone, per società in contabilità semplificata, ordinaria e per ditte individuali in contabilità ordinaria, su EQUITALIA, sulle cartelle esattoriali  in genere e  sul contenzioso tributario clicca qui.

8 Ottobre 2008 · Paolo Rastelli


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