Cartella esattoriale – avviso di iscrizione di ipoteca obbligatorio da entrata in vigore legge 2011/106

Iscrizione di ipoteca esattoriale da annullare se Equitalia non l'ha mai comunicata per iscritto al contribuente

Afferma infatti la Commissione che il procedimento di iscrizione di ipoteca esattoriale produce indubbiamente un "provvedimento restrittivo della sfera giuridica dell'interessato, derivante da un credito di natura fiscale, ed è altrettanto evidente che tale attività non può non rientrare nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, recate dalla Legge numero 241 del 7/8/1990 e seguenti Mm.

, con particolare riferimento agli articoli 8 e 21 bis, e delle norme in materia di diritti del contribuente recate dalla Legge 27/7/2000 numero 212, con particolare riferimento agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, e 17. La stessa Agenzia delle Entrate, con nota numero 63936 del 17/4/2003, ha previsto l'onere di informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione di ipoteca. Consegue la nullità del provvedimento di iscrizione di ipoteca per inosservanza delle norme richiamate".

Questo il contenuto della sentenza numero 22/03/2011 depositata il 15.12.11, con cui  la Commissione tributaria provinciale di Aosta  ha dichiarato la nullità di una iscrizione di ipoteca esattoriale, richiesta da Equitalia Nomos spa, in quanto la detta iscrizione non era mai stata comunicata al contribuente.

È illegittima l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia se la misura cautelare non è preceduta dalla consegna di una nuova intimazione ad adempiere

È illegittima l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione se, una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la misura cautelare non è preceduta dalla consegna di una nuova intimazione ad adempiere. A stabilirlo la CTR della Puglia con la sentenza numero 7/9/12.

Il ricorrente ha eccepito che l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notifica di alcuna intimazione di pagamento mentre la disposizione (articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73) stabilisce che nei casi in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.

Equitalia ha ritenuto che non fosse necessaria la notifica di un'intimazione prima di procedere all'iscrizione ipotecaria in quanto la norma fa esclusivo riferimento alla "espropriazione" non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. E quindi, secondo Equitalia, la sopraggiunta inefficacia dell'originaria intimazione, contenuta nella cartella di pagamento, risultava ostativa soltanto all'avvio della procedura espropriativa, non anche all'iscrizione ipotecaria che ha "natura esclusivamente cautelare".

Per la CTR Puglia, invece, l'ipoteca pur rappresentando una misura cautelare conservativa, è «strumentale all’espropriazione».

Pertanto, se l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento con il passare di un anno perde efficacia ai fini dell’espropriazione forzata, lo stesso effetto si produce ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Così occorre procedere alla notifica di una nuova intimazione di pagamento, come stabilisce l'articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73.

L'intimazione di pagamento non è condizione necessaria per l’iscrizione di ipoteca esattoriale

Per la Cassazione l’intimazione di pagamento non è condizione necessaria per l’ipoteca. Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso anche senza avergli preventivamente intimato il pagamento.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza dello scorso giugno 2012, relativamente al caso di un contribuente che, dopo aver ricevuto 3 cartelle esattoriali, regolarmente notificate, si era poi visto iscrivere l'ipoteca su alcuni beni da parte di Equitalia, senza però vedersi prima notificata alcuna intimazione di pagamento (che è un atto successivo e ulteriore rispetto alla cartella esattoriale).

Nonostante il contribuente avesse vinto il ricorso sia in Commissione tributaria provinciale che regionale, la Cassazione ha invece dato ragione ad Equitalia, sostenendo che la preventiva intimazione di pagamento non è una condizione necessaria per l'iscrizione ipotecaria, ma solo per l'avvio dell’espropriazione forzata.

L'iscrizione ipotecaria, non potendo invece essere considerata un mezzo preordinato all’espropriazione forzata (principio già affermato in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati), bensì una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, non richiede, quindi, come condizione di legittimità, la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento.

Gli Ermellini di Piazza Cavour, infatti,  hanno così recepito l'assunto del concessionario ricorrente, che si doleva "del fatto che il giudicante" avesse "ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la  previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex articolo 50, secondo comma, del DPR numero 602 del 1973 nella parte in cui fissa i termini dell’espropriazione".

Tale secondo comma prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

La Cassazione Civile ha evidenziato che la norma impone, in realtà, di notificare il predetto avviso  prima dell’espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria non può più essere considerato quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata.

Prevale, nel ragionamento della Suprema Corte, la tesi che l'adozione dell'atto di iscrizione ipotecaria si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

Cosa è l'avviso di iscrizione di ipoteca e cosa è l'avviso di intimazione (o intimazione ad adempiere o intimazione di pagamento)

L’avviso di intimazione (o intimazione ad adempiere) viene inviato decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento qualora il debito non sia stato ancora pagato. Dalla data di notifica dell'avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Equitalia potrà attivare le procedure esecutive (pignoramento e successiva espropriazione) non ancora intraprese.

Con le leggi 106/2011 e 44/2012, sono state introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva (avviso di iscrizione di ipoteca) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d’ipoteca.

Non può essere omesso l'invio dell'avviso di iscrizione di ipoteca

Se l'intimazione di pagamento (preludio all’espropriazione forzata) non è necessaria per l'iscrizione di ipoteca esattoriale non può tuttavia essere omesso l'invio dell'avviso di iscrizione, ma solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge 2011/106.

Il Concessionario per la riscossione è tenuto a notificare l'avviso di iscrizione di ipoteca se il contribuente non adempie entro 30 giorni. Pena la nullità della procedura esecutiva. Tale obbligo è stato introdotto dal decreto legge 2011/70 ( decreto "Sviluppo") e non ha valore retroattivo . Così la Corte di cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n° 15746 del 19 settembre 2012

Come rilevato anche nella sentenza riportata al precedente paragrafo, il supremo collegio ha affermato che l'articolo 50, comma 2, del DPR 1973/602 dispone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dev'essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Tale disposizione di legge prescrive pertanto che il previo avviso, contenente l'intimazione ad adempiere, deve precedere soltanto l'inizio dell’espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale.

I giudici di piazza Cavour hanno poi rilevato che ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, quanto disposto dalla legge 2011/106, che ha stabilito che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca esattoriale.

23 Gennaio 2012 · Antonella Pedone


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