Cartella esattoriale – interessi di mora per ritardato pagamento a partire da maggio 2013
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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A decorrere dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.
Com'è noto, l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012 dell'Agenzia delle entrate, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale.
Ora, l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 prevede anche una rivalutazione annuale del tasso di interesse da applicare per il pagamento effettuato dopo i sessanta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale. La Banca d'Italia ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento all'anno 2012.
Pertanto, con effetto dal 1°maggio 2013, sarà pari al 5,2233% per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del dpr 29 settembre 1973, numero 602.
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