Cartella esattoriale illegittima senza data di esecutività dei ruoli
La cartella esattoriale è illegittima se non indica la data in cui i ruoli sono stati resi esecutivi (la data di esecutività dei ruoli o la data di consegna dei ruoli)
La Cortedi Cassazione ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecutività (Cassazione, sentenza del 12 novembre 2010, numero 22997).
La data di esecutività è la data in cui i ruoli vengono firmati dal responsabile e consegnati al concessionario della riscossione.
L'omessa indicazione di tale data impedisce al contribuente di verificare l'esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una carenza di motivazione della cartella notificata.
La data di esecutività del ruolo, infatti, è l'unico dato che consente la verifica del calcolo degli interessi, i quali, in base all'articolo 2 della legge numero 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
Peraltro, l'articolo 12, numero 3, del DPR numero 603/1973, così come modificato dal D. lgs. numero 46/1999, stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, anche la data in cui il ruolo diventa esecutivo.
La cartella potrà quindi essere impugnata al fine di ottenerne l'annullamento dinanzi al Giudice competente.
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