Cartella esattoriale – guida pratica per il cittadino contribuente a cura di Equitalia

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Equitalia è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle entrate, 49% Inps),  incaricata dell'attività di riscossione nazionale dei tributi. Il nostro fine è di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all'efficacia della riscossione, per un fisco più equo a vantaggio dell'intera collettività.

Equitalia, operativa dal 2006, a oggi è presente sul territorio nazionale, con esclusione della sola regione Sicilia, con 31 società partecipate e con più di 8.000 dipendenti che operano al servizio dei contribuenti, come un’unica squadra di specialisti, con una cultura e obiettivi comuni: un paese più giusto.

Con questa guida vogliamo offrire supporto e informazioni corrette al cittadino che riceve una cartella di pagamento. Per questo abbiamo provato a rispondere agli interrogativi più frequenti, come ad esempio: cos’è una cartella di pagamento? Quali sono le procedure di riscossione? Come difendersi se ci si trova davanti a una cartella che si ritiene sbagliata? Nella guida, il contribuente troverà, strutturata in maniera semplice, una panoramica sul funzionamento dell'attività di riscossione. Inoltre, abbiamo inserito alla fine della guida un glossario dei termini che ricorrono con più frequenza, per aiutare il lettore a orientarsi meglio.

Buona lettura!

La cartella di pagamento: cos’è

Cosa c’è scritto nella cartella di pagamento?

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. È molto importante leggere attentamente la cartella: dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.

Superato il termine, all'importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente oltre la scadenza), i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall'Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione dell'ipoteca, pignoramento, ecc).

Gli effetti di una cartella di pagamento

Cosa succede se non si paga entro i 60 giorni? È vero che si rischia la vendita all'asta della propria casa?

La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata. Per gli importi inferiori a 10mila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione. L’Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell’ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupero “aggressive” solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l’impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.

Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità, per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l’iscrizione di ipoteca.

Le procedure di riscossione

Ma se un cittadino non paga quanto indicato nella cartella, cosa deve aspettarsi dall'agente della riscossione?

Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. È una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l’Agente della riscossione abbia ricevuto dall'ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito, Equitalia ha l’obbligo, per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l’aggravio delle ulteriori spese.

A seconda dei beni rilevati presso l’anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell'entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.

Le modalità di pagamento

Come si può fare, allora, per saldare il debito notificato dall'agente della riscossione?

Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello dell'Agente della riscossione più vicino oppure presso gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento. Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35. Un’altra alternativa è servirsi degli sportelli bancomat delle banche abilitate, indicando il numero RAV riportato sui bollettini.

Il pagamento a rate

A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento?

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell'Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).

Per quanto riguarda, invece, i debiti dell'Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Come difendersi da una cartella che si ritiene sbagliata

Come si deve fare, invece, nel caso in cui ci si renda conto che l’importo indicato nella cartella di pagamento in realtà non sarebbe da pagare, cioè che si è in presenza di una cartella che si ritiene sbagliata?

Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all'ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento, e non all'Agente della riscossione.

L’autotutela

In che modo ci si può rivolgere all'ente impositore per contestare il debito contenuto nella cartella di pagamento?

Si può contestare il debito all'ente impositore presentando una richiesta di “Autotutela” (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione. L’ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l’atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione. In questo caso, l’ente impositore deve comunicare l’annullamento all'Agente della riscossione.

Il ricorso

Se l’ente impositore non riconosce l’errore, ci si può ancora difendere?

Sì. Esiste un’ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributario o al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartella di pagamento. Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospende l’attività dell'Agente della riscossione. Pertanto, sarà bene presentare al giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L’ente impositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamento e sospensione all'Agente della riscossione.

Informazioni

A chi ci si può rivolgere per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti?

Se le informazioni e i chiarimenti riguardano: la natura del debito da pagare, l’eventuale domanda di sospensione o l’annullamento del debito, bisogna rivolgersi all'ente impositore (l’Ufficio competente, indicato nella cartella di pagamento).

L’Agente della riscossione è, invece, a disposizione del cittadino per fornire informazioni sulle modalità di riscossione, sulla situazione dei pagamenti, sulle procedure di riscossione (cautelari o esecutive) avviate.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.equitaliaonline.it di Equitalia spa, dove sono pubblicate le indicazioni riguardanti le sedi locali di Equitalia, con gli indirizzi e i numeri di telefono degli sportelli. Sono, inoltre, consultabili i siti internet di ciascun Agente della riscossione locale.

Glossario

Agente della riscossione (Adr)

E' incaricato di riscuotere i tributi per conto dell'ente impositore.

Ente impositore

E'  l’ente che ha chiesto all'Agente di riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.

Equitalia

E' la società pubblica di riscossione, i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Inps (49%), che opera sul territorio con gli Agenti della riscossione.

Fermo amministrativo (detto anche ganasce fiscali)

Consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico Registro Automobilistico, non consentendole di circolare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l’Agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

Iscrizione di ipoteca

Si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadinocontribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l’importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.

Lettera di preavviso

La lettera con la quale l’Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un certo termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).

Notifica della cartella di pagamento

Atto con cui l’Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pagamento. La cartella è notificata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Pignoramento immobiliare

Successivamente all'ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l’Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8mila euro.

Pignoramento mobiliare

L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Pignoramento presso terzi di crediti

L’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.

Provvedimento di annullamento del debito (sgravio)

Provvedimento con il quale l’ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l’iscrizione a ruolo del debito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l’inefficacia della cartella. L’ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia che interrompe le procedure di riscossione.

Provvedimento di sospensione del debito

Provvedimento con il quale l’ente impositore sospende l’iscrizione a ruolo del debito, su istanza del contribuente che presenta la domanda di sospensione, contestualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione fino a che il giudice non si pronuncia sul ricorso.

Riscossione

Consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.

Ruolo

Documento compilato dall'ente impositore che contiene le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare nonché i motivi per i quali tali importi sono richiesti.

La guida nella versione opuscolo è scaricabile qui

Per fare una domanda su questo articolo,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

18 Luglio 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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14 risposte a “Cartella esattoriale – guida pratica per il cittadino contribuente a cura di Equitalia”

  1. aurelio ha detto:

    salve ,ho avuto dei problemi econimici in passato e ho saltato dei contributi inps ,che successivamente equitalia mi ha rateizzato,ma neppure in questo modo sono riuscito a pagare le rate .ora mi chiedono il pagamento in contanti della somma e hanno acceso un’ipoteca immobiliare su una casa in separazione dei beni.io non ho la somma richiesta in contanti e allo sportello non mi fanno versare nessuna somma,posso fare dei versamenti dalle poste e bloccare lesecuzione? ringrazio

  2. Cosimo ha detto:

    “Come compilare il mod.F 35?” Ho fatto istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo, relativa a 3 cartelle di pagamento. Mi è stata accolta e comunicato il piano di ammortamento della dilazione di pagamento in nr.18 rate, riporto testualmente: numero rate accordato 18 importo complessivo rateizzato: 2.507,28 – di cui iscritto a ruolo:2.217,88 – di cui mora: 110,78 – di cui compensi di riscossione: 178,62. PRIMA SCADENZA DI PAGAMENTO: prima rata: quota capitale 120,60; quota interessi di mora:6,91; quota interessi di dilazione:9,71; quota compensi di riscossione:11,35; spese esecutive:61,80; diritti di notifica della cartella:17,64. SUCCESSIVE RATE (17) 144,24. Ora l’F35 ha le seguenti voci: NR.PROG.-IMPORTO (riportato x 3 volte); INTERESSI DIMORA; COMPENSO DI RISCOSSIONE; IMPORTO DELLA RATA; casella MAGGIORAZIONE RATEAZIONE; CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE; NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA. DOMANDA: Nelle relative voci del Mod.F35 quale importo và inserito? e in particolare nella voce NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA ke và indicato? dato ke sono 3 le cartelle? ci andrà il nr. di protocollo con il quale mi è stato comunicato il piano di ammortamento? Mi scuso se sono stato troppo lungo e confusionale, ma sono certo ke esperti come voi mi daranno la risposta giusta. Vi ringrazio. Saluti

  3. patrizia ha detto:

    Ogetto:
    ALTRO CHE CONTRIBUENTE AGEVOLATO DA RATEIZZAZIONI!

    Ho tentato di richiedere all’Equitalia una rateizzazione per ben due volte…e per 2 volte ho ricevuto il diniego.
    Peggio ancora poi quando si è presentata un’agente della riscossione nel mio negozio (…una donna di cui ora conosco nome e cognome che ometto per rispetto).Lei senza rispettare la legge della privasy
    in presenza delle mie clienti in pieno pubblico si è messa a cercarmi per tutti i locali nonostante un mio dipendente timidamente le comunicasse che io non ero presente in quel momento nel salone.Così di tutta prepotenza ha preso il mio telefono, nel mio ufficio, e terroristicamente si è fatta dare il mio numero di cellulare.Ha così chiamato,mi ha offesa dicendomi:”lei ha ricevuto il diniego perchè si vede che è una strafottente”.(…come se io non me ne fossi mai interessata)…senza lasciarmi nemmeno spiegare che la mia pratica era in mano al mio legale dal maggio 2008 e che comunque, date le circostanze, messa ormai in ginocchio, ero in piena trattativa per la vendita del mio alloggio ipotecato.
    Così di tutta risposta mi ha attaccato la cornetta in faccia e non ho nemmeno fatto in tempo a tornare in negozio che lei…era già sparita come
    CAT-Woman!!! Come lettera d’amore da parte sua, ho trovato sulla mia scrivania un sequestro mobiliare (attrezzature,computer..e quant’altro) da attuare.
    Non aggiungo altro!
    A questo punto vi comunico che aggiornata la visura all’Equitalia mi ritrovo un debito che, compresi gli interessi e le more,è di circa 80.000 euro e che la prossima settimana andrò dal notaio con gli acquirenti a fare l’atto.
    Come? Cosa mi resta? Praticamente niente…sono in mezzo ad un strada e non mi sento un comune cittadino.Sono una persona che ha solo DOVERI e nessun Diritto.
    Questa è L’ITALIA,questa è L’Equitalia !!!

  4. totonno ha detto:

    come pagare i bollettini F35 senza il numero di cartella da un istanza accolta di rateizzo conregolare n. di protocollo e data di presentazione dell’istanza. grazie

  5. Anonimo ha detto:

    o fatto richiesta di rateizzo,è stata accolta con l’istanza di rateazione n.16 rate di cui le prime cinque rate le o compilate con il bollettino f-35 la quale avevano ognuno il numero di cartella,il restante delle 11 rate nell’accoglimento non sono stati attribuiti i numeri di cartelle con i relativi importi da pagare mensilmente.
    l’accoglimento dell’istanza del rateizzo è stato attribuito con un numero di protocollo e la data dell’accoglimento,ora vorrei sapere come dovrò compilare i restanti bollettini di c.c. sicuro di una risposta immediata porgo distinti saluti grazie.

  6. paola mariani ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere se fosse possibile liquidare un istanza di rateazione accordata . Si vorrebbe liquidare data la possibilità l’intera somma ma mi hanno detto allo sportello dell’Equitalia che ora nn è più possibile poichè avrebbe dovuto chiederlo al momento dell’istanza.
    Ho notato un’incertezza nel caso esposto potete delucidarmi sulla questione?
    Grazie

  7. Rob ha detto:

    In caso di pignoramento del conto corrente, se l’utente decide di iniziare la rateizzazione, equitalia immediatamente comunica lo sblocco oppure lo sblocco può essere effettuato solo dal giudice ?
    Non è una misura eccessiva il blocco totale del conto corrente di un attività ? Vuol dire farla senz’altro fallire!
    Ai dipendenti è riconosciuto un quindo dello stipendio, perchè non si fa la stessa cosa per un’azienda che se non ha pagato è già sofferente in se per se ?

  8. Leonardo ha detto:

    Mi rivolgo a Voi affinchè lasci un commento a riguardo dei contribuenti. Il cittadino contribuente dello Stato ha solo diritto di pagare e di non ricevere: Il potere dello Stato è il sigillo della Patria Potesta nei confronti di ogni singolo cittadino, senza che lo Stato possa capire da dove deriva il mancato pagamento da parte dei contribuenti.
    Il contribuente che deve avere determinate somme dal lavoro svolto, non riceve dall’altra parte il pagamento dovuto , motivo è : la legge non tutela il cittadino ; tale legge esiste solo per esistere. Il cittadino che lavora in mancanza di denaro liquido; anche perchè lo Stato vuole solo pagamenti in contanti, deve ricevere dei titoli – cambiali tratte – cambiali etc.etc per ottenere il pagamento dovuto dopo l’esecuzione del lavoro; penso che tali titoli li può prendere anche lo Stato , motivo è , è che lo Stato che li emette per far fluire il copmmercio e ci guadagna sui bolli etc.etc.
    Pertanto il contribuente si trova sempre in una posizione minoritaria nell’attesa che lo Stato “drago” gli mangia tutto il suo patrimonio. A questo punto è Legge!!!!…?
    F.TO MOrosini Leonardo Pescara 13.AGO 2008

  9. avv. Angelo Pisani ha detto:

    Riscossioni, il governo accoglie alcune proposte di “Noi Consumatori”: “Il decreto legge 112/08 concede al contribuente la possibilità di pagare a rate e rende nulle le procedure espropriative (devono essere sospese) delle case vendute a valore catastale. Soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione “Noi Consumatori”, che aveva raccolto 150mila firme per modificare la normativa: “Con le novità stabilite dal decreto 112 in favore dei contribuenti in tema di debiti con l’erario – afferma – Equitalia dovrà subito sospendere tutte le procedure espropriative e vendite della case all’asta disposte con parametri e valori oramai illegittimi. Si tratta di un bel passo in avanti, ma sono consapevole che resta ancora molto da fare per ristabilire un rapporto di fiducia tra contribuente ed istituzioni e per veder applicati i giusti principi di correttezza, trasparenza e buona fede da parte dell’agente della riscossione tributi”.

    “Il decreto legge del governo Berlusconi, approvato anche grazie alle numerose proteste e battaglie legali promosse da Noi Consumatori – spiega Pisani -, stabilisce la possibilità di rateizzazione dei reali debiti con l’agente della riscossione fino a 72 rate, l’eliminazione dell’obbligo di una garanzia-polizza fideussoria per le richieste di rateizzazione di importi superiori a 50mila euro e ai fini dell’individuazione del prezzo di partenza delle aste aventi ad oggetto beni immobili tiene conto del valore catastale moltiplicato per tre, quindi si pone fine alle speculazioni di molti soggetti che scippavano le case dei contribuenti a mero valore catastale aggiungendogli al danno anche la beffa”.

    Il Comitato vittime della riscossione, che fornisce informazioni ai consumatori, tramite il proprio sportello informatico, oltre a consigliare di presentare denunce ed esposti ai carabinieri e polizia contro ogni tipo di sopruso, nonché di scaricare il modulo per difendersi e chiedere rimborsi del maltolto, ha avviato anche una raccolta di firme ed adesioni per la richiesta di revoca della concessione alla società di riscossione Equitalia, proprio alla luce delle violazioni delle regole deontologiche e l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta.

  10. Sportello del contribuente ha detto:

    “Rigettate immotivatamente migliaia di istanze di rateizzazione del pagamento delle imposte, da parte di Equitalia, con raccomandate che perverranno agli italiani, per la maggior parte, solo nel mese di agosto.” La denuncia arriva da Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani attraverso “Lo Sportello del Contribuente”.

    Il fenomeno si è già manifestato nelle province di Napoli, Torino, Milano, Roma, Palermo, Bologna, Cagliari, Firenze, Caserta, Genova, Bari, Verona e Pescara.

    L’accusa principale, rivolta nei confronti di Equitalia, è quella di rigettare le istanze presentate dal mese di marzo sulla base di una propria circolare emessa solo nel mese di maggio 2008, che fissava i criteri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza tener conto delle reali esigenze dei contribuenti.

    Rigettate finanche le istanze di coloro che vantano crediti nei confronti dello Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, Università, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, INPS, INAIL, Forze dell’ordine o quelle di semplici cittadini protestati o vittime dell’usura.

    Tra le imprese più colpite figurano le Case di cura convenzionate, le Farmacie, le Società di raccolta rifiuti urbani, le imprese di costruzioni, le società di catering ed i liberi professionisti.

    Ad una nota società per azioni, che svolge servizi di nettezza urbana nei confronti di numerosi Comuni, e che vanta crediti per oltre 630 mila euro è stata negata la rateizzazione di una cartella di pagamento di poche decine di migliaia di euro.

    “E’ importante sospendere immediatamente la riscossione nel mese di agosto – afferma Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – per permettere a tutti di rivolgersi al difensore del contribuente per integrare la documentazione prodotta o chiarire la propria posizione. Siamo pronti ad una ampia collaborazione”.

    In attesa di provvedimenti urgenti, Contribuenti.it ha attivato il servizio “Sos rateizzazione” (tel. 0642828753) gratuito per tutti coloro che vogliono conoscere le modalità per far valere i propri diritti.

  11. karalis ha detto:

    Argomentazioni molto chiare ed esaustive.
    Una domanda: “Nel caso nell’estratto di ruolo vi siano iscrizioni di crediti prescritti,e l’ente impositore non risponda alla richiesta di sgravio, cosa bisogna fare?
    Ringrazio.

    Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Nel caso di debiti prescritti è necessario recarsi negli uffici dell’Agente della Riscossione per chiedere copia della relata di notifica.

    Con la documentazione che certifica la illegittimità della cartella esattoriale, essendo il credito prescritto, il Contribuente dovrà:

    * recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;
    * presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

    Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

    * se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;
    * se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

    Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

    Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

    L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di sgravio della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997). L’ufficio quindi procede allo sgravio della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

    Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di sgravio, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l’ente creditore riconosce fondati.

  12. karalis ha detto:

    Argomentazione chiara ma come posso capire qual’è l’ente che mi richiede il pagamento della cartella? nel prestampato si fa riferimento ad un fantomatico codice assolutamente inutile ai fini identificativi e risolutivi, in pratica una persona non può identificare se ha pagato o meno la fantomatica cartella…cosa NON è stato pagato?
    Inoltre si fa riferimento a cose di 10 anni fa…vi rendete conto di quante cose si pagano normalmente in 10 anni? E Non credo centri nulla la fantomatica privacy…

    Condivido completamente, cara Elisabetta.
    In pratica le informazioni sulla cartella servono a ben poco.
    E’ sempre necessario, purtroppo, recarsi negli uffici dell’Agente della Riscossione per chiedere dettagli sul presunto mancato pagamento che ha originato il ruolo e sulla relata di notifica.

  13. Elisabetta ha detto:

    Argomentazione chiara ma come posso capire qual’è l’ente che mi richiede il pagamento della cartella? nel prestampato si fa riferimento ad un fantomatico codice assolutamente inutile ai fini identificativi e risolutivi, in pratica una persona non può identificare se ha pagato o meno la fantomatica cartella…cosa NON è stato pagato?
    Inoltre si fa riferimento a cose di 10 anni fa…vi rendete conto di quante cose si pagano normalmente in 10 anni? E Non credo centri nulla la fantomatica privacy…

  14. graziella ha detto:

    Argomentazioni molto chiare ed esaustive.
    Una domanda: “Nel caso nell’estratto di ruolo vi siano iscrizioni di crediti prescritti,e l’ente impositore non risponda alla richiesta di sgravio, cosa bisogna fare?
    Ringrazio.

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