Ricorso contro la cartella esattoriale se manca la data di consegna del ruolo

Ricorso contro la cartella esattoriale se manca la data di consegna del ruolo

Con una recente sentenza la Suprema Corte ha stabilito l'obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all'interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti, comporta l'illegittimità dell'atto poiché non permette al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte Cassazione numero 22997/10).

L'importanza di conoscere la data  di consegna del ruolo per la riscossione della cartella esattoriale

L'importanza di tale data è evidente dalla lettura dell'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973 numero 602, il quale stabilisce che "sulle imposte o le maggiori imposte dovute [.

..] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo". È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l'esattezza degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all'uopo necessari.

Un impatto anche sulle multe pazze

Senza dimenticare che dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Così come stabilito dal comma 153 dell'articolo 1 della legge numero 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti. E dunque, anche in questo caso, è esiziale, per il cittadino, conoscere la data di consegna del ruolo per poter verificare il rispetto delle norme da parte di Comuni ed agenti della riscossione.

Cartelle esattoriali senza data di consegna ruolo - Una marea di ricorsi al Giudice di Pace

L’ordinanza apre dunque la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall'articolo 7, comma 2, della legge numero 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento”.

Tale pronuncia segue un'altra recente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la quale ha avuto modo di ribadire l'importanza della trasparenza della cartella anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi (si veda sentenza della Ctp di Lecce numero 206/02/10).

Mancando, dunque, il requisito della certezza, ne deriva necessariamente la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) "che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva" (sent. Cassaz., sez.III, numero 9293/2001).

25 Novembre 2010 · Andrea Ricciardi


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